19/06/2020 – Dirigenza locale precarizzata dal nuovo Ccnl

La bozza di contratto torna alla riforma madia mai entrata in vigore
Dirigenza locale precarizzata dal nuovo Ccnl
di Luigi Oliveri

Una bozza di rinnovo del contratto della dirigenza del comparto Funzioni locali fortemente caratterizzata da criticità, tendente ad applicare pezzi della riforma Madia mai entrata in vigore per effetto della sentenza della Consulta 251/2016.

L’Aran ha elaborato una piattaforma contrattuale pedissequamente rispettosa degli indirizzi forniti dal Comitato di settore. Ma, in questo modo, si è prodotta una bozza oggettivamente tendente ad ingigantire lo spoils system, in aperto e frontale scontro con una serie di disposizioni normative, in particolare in tema di incarichi e revoche.
L’articolo 40, comma 1, ultimo periodo del dlgs 165/2001 appare una delle poche norme caratterizzate da chiarezza cristallina: «sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie … afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali». Dunque, il nuovo Ccnl dovrebbe del tutto disinteressarsi di incarichi e revoche.
Del resto, le modalità di conferimento degli incarichi sono disciplinate integralmente dall’articolo 19 del dlgs 165/2001. Che al suo comma 1-ter, a proposito di revoche, dispone: «Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1, secondo periodo». E tale ultima disposizione prevede che l’amministrazione possa revocare l’incarico solo a seguito di accertamento di grave mancato raggiungimento di obiettivi o violazione di direttive politiche imputabili direttamente ai dirigenti.
La bozza di Ccnl pare ignorare questi vincoli. Sugli incarichi, ad esempio, la bozza considera il tema come materia di relazioni sindacali, secondo la modalità del confronto. Altro elemento affrontato, del tutto estraneo alle competenze contrattuali è la rotazione, che viene regolata come fosse un obbligo diffuso, in un’accezione travisata delle regole sulla trasparenza.
Ma è soprattutto sulla revoca che la bozza insiste moltissimo, con un effetto di marcata precarizzazione dello status della dirigenza, platealmente contrario anche alla giurisprudenza maturata dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza 103/2007.
L’articolo 21 del dlgs 165/2001, unica norma che per legge, come visto prima, è legittimata a regolare la revoca, richiama la contrattazione collettiva solo per consentirle di dettare previsioni i merito alla responsabilità disciplinare connessa al mancato raggiungimento degli obiettivi o alla violazione colposa delle direttive. Il Ccnl, quindi, vìola la riserva di legge nel regolare la responsabilità dirigenziale. Eppure, la bozza introduce un’ipotesi, platealmente illegittima, di sanzione per responsabilità dirigenziale non prevista dall’articolo 21 del dlgs 165/2001: la sospensione da ogni incarico dirigenziale per la durata minima di due anni, per altro riferita esclusivamente al personale dirigenziale a tempo indeterminato.
Ancora, il Ccnl, in chiarissimo contrasto col già citato articolo 19, comma 1-ter, del dlgs 165/2001 consente espressamente una revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per esigenze organizzative e gestionali. Non solo questa previsione contrasta con i limiti imposti dalla legge al Ccnl, ma finirebbe per legittimare una prassi altamente illegittima molto diffusa nelle amministrazioni locali: quella, cioè, di prevedere «riorganizzazioni» in realtà solo formali, surrettiziamente volte a penalizzare e precarizzare dirigenti non considerati «allineati» sul piano politico. Un ritorno, appunto, ai nefasti elementi di politicizzazione della dirigenza previsti dalla mai entrata in vigore riforma Madia. La bozza si diffonde anche sui motivi della revoca degli incarichi ai segretari comunali, introducendo tra essi il mancato esercizio del potere di «avocazione» degli atti dei dirigenti, con una doppia illegittimità: da un lato, infatti, i segretari comunali non sono superiori gerarchici dei dirigenti e quindi difettano completamente di poteri di avocazione; dall’altro, in questo modo la bozza vìola il divieto imposto dalla legge ai Ccnl di incidere sulle prerogative dirigenziali.
Ulteriori elementi di limitazione all’autonomia della dirigenza discendono dalla previsione che la programmazione delle ferie deve essere soggetta ad una «verifica della conciliabilità» con le esigenze degli organi politici. Una vera e propria autorizzazione sotto mentite spoglie, incompatibile con l’autonomia della dirigenza di organizzazione del proprio lavoro e potenzialmente deleteria per le finanze: sono molti i dirigenti che non esauriscono le ferie prima della pensione. Sin qui la giurisprudenza ha sempre negato risarcimento di danni, visto che le ferie sono autogestite. L’introduzione di questa autorizzazione surrettizia potrebbe sortire il cambiamento di questo filone giurisprudenziale e costare molto caro al comparto.

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