22/05/2018 – Copertura delle spese e garanzia di non discriminazione per il personale a tempo determinato

Copertura delle spese e garanzia di non discriminazione per il personale a tempo determinato

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

 

Con la circolare n. 3 del 2017 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha dettato gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato, finalizzati a dare corretta applicazione della disciplina contenuta negli artt. 56 e 20D.Lgs. n. 75 del 2017. Con particolare riferimento ai primi due commi dell’ultimo, che secondo la circolare “costituiscono i due pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020”.

In sintesi, il comma 1 dell’art. 20 consente l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente al 28 agosto 2015; b) sia stato assunto attingendo ad una graduatoria riferita ad una procedura concorsuale in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il comma 2 consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che: a) risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

Dopo aver trattato degli adempimenti preliminari e del piano triennale dei fabbisogni, la circolare si sofferma, al paragrafo 3.2.3., sulle risorse finanziarie aggiuntive utilizzabili per le procedure dell’art. 20, in deroga all’ordinario regime delle assunzioni e per finalità volte esclusivamente al superamento del precariato. Si tratta delle risorse dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, che quindi possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 e nel rispetto delle relative procedure.

Afferma la circolare che le amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno. Devono inoltre prevedere nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28, le cui risorse dovranno coprire anche il trattamento economico accessorio e conseguentemente, solo ove necessario, andranno ad integrare i relativi fondi oltre il limite previsto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, che cristallizza all’anno 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

Con la circolare n. 2/2018 i due Ministeri hanno riscontrato le numerose richieste di chiarimento sul periodo della circolare in cui afferma che le risorse del comma 28 dovranno coprire anche il trattamento economico accessorio e conseguentemente, solo ove necessario, andranno ad integrare i relativi fondi oltre il limite previsto dall’art. 23, comma 2. Concetto poi completato dalla circolare 9 gennaio 2018, n. 1 , secondo cui il trattamento economico accessorio grava esclusivamente sul fondo calcolato ai sensi della normativa vigente e nel limite previsto dall’art. 23, comma 2.

Con la nuova circolare, i titolari dei due Ministeri sostengono che eventuali disposizioni di legge che introducano deroghe al regime ordinario delle assunzioni con contestuale copertura della relativa spesa, anche con riferimento al trattamento economico accessorio, possano derogare anche al limite di spesa. Tra le predette disposizioni vi è anche il comma 3 dell’art. 20, che consente di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato utilizzando le risorse previste per il lavoro flessibile, che dovranno coprire l’intero trattamento economico del personale, comprensivo di quello accessorio.

La circolare però distingue a seconda se il trattamento accessorio finanziato a valere sulle risorse dell’art. 9, comma 28, fosse conteggiato o meno nel fondo per il salario accessorio: solo in quest’ultimo caso il limite di cui all’art. 23, comma 2, può essere incrementato di un valore pari alla misura già percepita a titolo di trattamento accessorio comunque non superiore a quello medio pro-capite del fondo calcolato utilizzando i dati desumibili dal Conto Annuale.

Se invece il trattamento accessorio del personale da stabilizzare non è desumibile, il fondo può comunque essere incrementato di un valore non superiore al predetto valore medio pro-capite: le risorse per il salario accessorio disponibili sul fondo e quelle utilizzate a valere sul bilancio dell’ente determinano l’invarianza finanziaria.

In buona sostanza, i due Ministeri schiodano una situazione abbastanza singolare per la quale il blocco del fondo costringe chi è già dipendente a tempo indeterminato a “condividere” le risorse con chi entra grazie alla stabilizzazione. La posizione espressa con la circolare congiunta n. 2/2018 consente di evitare che le stabilizzazioni dei precari possano essere attuate con l’invarianza dei fondi per gli stipendi integrativi.

La non discriminazione

L’altro punto toccato dalla circolare riguarda l’art. 25D.Lgs. n. 81 del 2015, che sancisce il principio di non discriminazione nei confronti del lavoratore a tempo determinato, al quale spetta il trattamento economico e normativo in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili e in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

Principio che si applica anche alle amministrazioni pubbliche in virtù dell’art. 36D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli artt. 19 ss., D.Lgs. n. 81 del 2015, escluso il diritto di precedenza.

I Ministeri sono stati chiamati a fornire una posizione in merito agli effetti del principio di non discriminazione sugli istituti contrattuali aventi riflessi sul trattamento economico. Non danno risposta, però, ma si limitano a rinviare alla specifica disciplina contenuta nei nuovi CCNL per il triennio 2016-2018 in attuazione dell’Atto d’indirizzo Generale per la riapertura dei tavoli di contrattazione del 6 luglio 2017 (c.d. “direttiva madre”), con particolare riferimento al paragrafo 2.7. che tratta del personale a tempo determinato sancendo la piena attuazione del principio di non discriminazione, il quale va assunto quale “principio regolatore generale” che dovrà informare in modo coerente e rigoroso le discipline contrattuali.

Ultima considerazione è riservata al divieto di monetizzazione delle ferie non fruite previsto dall’art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012. Secondo i Ministeri, le ferie non fruite possono essere conservate in caso di assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20D.Lgs. n. 75 del 2017 “senza soluzione di continuità”. Analogo trattamento potrà essere riconosciuto con riferimento alle ore di permesso maturate e non fruite in costanza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.

Circ. n. 2/2018, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Ministro dell’economia e delle finanze

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