22/03/2018 – Cassazione: c’è omissione di atti di ufficio solo a seguito di diffida o intimazione

Cassazione: c’è omissione di atti di ufficio solo a seguito di diffida o intimazione

 
Data: 20 mar 2018

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10595/2018, sez. VI, esamina un contenzioso insorto in un ente locale a seguito di un presunto ritardo, senza averne esplicitato le ragioni, in ordine al rimborso di spese legali sopportate e connesse ad un procedimento penale a carico per il quale era intervenuta la archiviazione a favore del ricorrente. Il giudice di prime cure rigetta il ricorso ritenendo, al riguardo, insussistente la formale messa in mora con diffida ad adempiere, valutando non adeguato il richiamo contenuto nelle istanze a paventati «adempimenti conseguenti».

La Corte Suprema conferma la decisione precedente e rigetta il ricorso richiamando la prescrizione contenuta nell’art. 328 del codice penale. L’articolo recita “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta (1) un atto del suo ufficio (2) che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblicao di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Afferma la Corte che “per costante giurisprudenza”, la richiesta scritta prevista all’art. 328, comma secondo, cod. pen., rilevante ai fini della integrazione della fattispecie, deve assumere la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell’atto o l’esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ciò implica che la richiesta rivolta nei confronti della pubblica amministrazione deve atteggiarsi, seppure senza la osservanza di particolari formalità circa la sua formulazione, comunque come una vera e propria “diffida o intimazione”, tale da costituire una messa in mora nei confronti del soggetto preposto al relativo procedimento in quanto responsabile.

Ne deriva, quindi, che il reato non è configurabile quando la richiesta non è qualificabile quale diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest’ultimo in tali termini valutabile, per il suo tenore letterale e per il suo contenuto.  La Corte precisa che seppure non siano necessarie frasi che riproducano pedissequamente la formulazione della legge in termini di «diffida» e «messa in mora», il contenuto della richiesta deve essere, comunque, teso a rappresentare quantomeno la cogenza delle richiesta e la sua necessità di un adempimento direttamente ricondotto alla disciplina del procedimento amministrativo e, se nel caso, circa le conseguenze in termini di responsabilità (incluse quelle penali) di una mancata risposta nei termini.

Da ciò discende che solo a tali condizioni può ritenersi immediatamente e chiaramente percepibile dal destinatario quale diffida, in quanto tale tipo di atto, già a livello lessicale, implica la necessità di rappresentare le conseguenze in cui si incorre in caso di inadempimento, secondo la conformazione del reato, introdotto dall’art. 16 L. 26 aprile 1990, n. 86, che ha inteso rafforzare la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, con la previsione di un paradigma legale che, attraverso la attivazione del diritto potestativo della istanza, conseguisse una tutela rafforzata delle posizioni soggettive, la cui salvaguardia era in precedenza demandata ai soli strumenti procedimentali o giurisdizionali dinanzi al giudice amministrativo. Conseguentemente rileva l’assenza, ai fini dell’accoglimento del ricorso, di un requisito oggettivo ai fini della astratta sussumibilità della astratta condotta (ed a prescindere dal collegamento soggettivo con gli imputati) nella fattispecie di cui all’art. 323, secondo comma, cod. pen., prevedendo una specifica diffida contenuta nella richiesta formulata dal privato nei confronti della pubblica amministrazione.

Viene evidenziato, intatti, nel caso esaminato che sono state formulate generiche richieste per mezzo di missive indirizzate all’amministrazione, con cui «si trasmette, in allegato alla presente, la nota a firma dell’avv. […] affinché vengano posti in essere gli adempimenti conseguenti, di cui all’art. 28 del C.N.L. per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali», nonché altra nota con cui sono state reiterate le richieste contenute nella precedente nota «con allegata parcella adempimenti competenti». Al riguardo, precisa la Corte Suprema, non appare pregevole l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui il riferimento agli «adempimenti conseguenti» era idonea a far ritenere la valenza in termini di diffida delle richieste inviate al comune, essendo la richiesta agli adempimenti formulata in termini assolutamente generici, tra l’altro senza che si possa apprezzare alcuna diffida ad adempiere, non risultando certamente sufficiente a tali fini il termine «adempimenti» contenuto nelle richieste trasmesse.

Un’interpretazione corretta dell’art. 328, comma 2, cod. pen. necessita che la richiesta, con percepibile immediatezza, sia rivolta a sollecitare il compimento dell’atto o l’esposizione delle ragioni che lo impediscono. Il reato, infatti, si configura solo in presenza di tale presupposto, con il decorso del termine di trenta giorni senza che l’atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. Lo stesso Giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto che nella specie, a meno di forzature del senso letterale delle parole utilizzate, non fosse stata formulata una diffida mirata a raggiungere i risultati di cui all’art. 328, secondo comma, cod. pen., ma fosse stato effettuato un semplice invio di atti ai fini della futura istruttoria della pratica per assolvimento «degli adempimenti conseguenti».

Santo Fabiano

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