22/02/2019 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 febbraio 2019

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 febbraio 2019

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni

La Giurisprudenza Consultiva

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– Le società controllate sono tenute a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, la relazione in questione che deve essere pubblicata contestualmente al bilancio d’esercizio. La mancata presentazione della relazione sulla gestione costituisce violazione di un obbligo di legge da parte dell’organo amministrativo censurabile dal collegio sindacale della società. Tale inadempienza è rilevabile anche dall’ente socio nell’ambito delle verifiche ad esso spettanti.

Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 21 gennaio 2019, n. 6/2019/PRSE

– L’art. 10D.Lgs. n. 175 del 2016, sia sulla base del dato letterale sia sulla base dei principi più generali del nostro ordinamento giuridico, non può che fare riferimento, quale regola generale per l’alienazione di partecipazioni sociali, a procedure che si conformano ai principi che caratterizzano l’evidenza pubblica, fermi restando casi eccezionali e residuali, adeguatamente e analiticamente motivati, in cui sarà possibile la negoziazione diretta con un singolo acquirente. L’operatività della norma, inoltre, non pare limitata alla fattispecie di cui all’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del medesimo decreto, avendo una portata generale ed essendo applicabile ogniqualvolta ricorrono le condizioni ivi indicate. La decisione di alienare le proprie partecipazioni, infine, potrà prescindere dai piani di razionalizzazione di cui al comma 2, art. 20D.Lgs. n. 175 del 2016, mentre resta ontologicamente connessa all’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 29 gennaio 2019, n. 8

– Nell’ipotesi in cui, nelle more della redazione del rendiconto dell’ente, emergano a esercizio concluso passività che sarebbero state riconducibili all’esercizio da rendicontare o precedenti, non è in contrasto con i fondamentali principi di veridicità, integrità e trasparenza del bilancio l’iscrizione nel risultato d’amministrazione di una posta contabile di segno negativo corrispondente alle passività accertate, fermo restando che l’ente dovrà provvedere prima possibile alle necessarie variazioni del bilancio dell’esercizio in corso per garantire la copertura del disavanzo con gli strumenti previsti dall’ordinamento contabile.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 30 gennaio 2019, n. 11/2019/PRSE

– Il termine per l’approvazione del rendiconto è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza essa che riveste nell’intero “ciclo di bilancio” dell’ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l’amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d’esercizio e per la successiva programmazione finanziaria. Si deve peraltro rimarcare che l’importanza della tempestività nell’adozione di tale documento di bilancio è stata recentemente ribadita dall’art. 3, comma 1, letto. l), D.L. n. 174 del 2012, che, con l’introduzione del comma 2-bis nel corpo dell’art. 227 del TUEL, ha esteso alla mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge la procedura di cui all’art. 141 TUEL comportante la nomina del Commissario ad acta e lo scioglimento del Consiglio comunale.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 1° febbraio 2019, n. 32/PRSE

– E’ possibile la ricapitalizzazione da parte dell’ente locale con la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio solo se sussistono i seguenti presupposti: che il bilancio di previsione dell’esercizio in corso sia stato già approvato e per tale motivo debba porsi in essere la procedura dei debiti fuori bilancio; che si tratti di società di capitali; che la ricapitalizzazione avvenga nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali; che si sia in presenza di una società che eserciti un servizio pubblico locale; che si debba porre in essere una ricostituzione del capitale sociale per ripianamento per perdite di esercizio, pena la violazione del “divieto di soccorso finanziario”; che il ripiano societario sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale che assicuri prospettive di recupero dell’equilibrio ex art. 14, comma 4, TUSP.

Corte dei conti-Campania, delibera 6 febbraio 2019, n. 20

ORGANI DI GOVERNO

– La possibilità da parte di un ente pubblico territoriale, quale il comune, di conferire cariche in organi di governo di enti e società controllate a soggetti titolari di pensione è consentita solo nel caso in cui l’incarico de quo sia a titolo gratuito, essendo vietata la corresponsione di un compenso a soggetti collocati in quiescenza.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 31 gennaio 2019, n. 28

PERSONALE E PREVIDENZA

– Il giudice dei conti svolge una ricostruzione generale in ordine all’utilizzabilità della graduatoria di concorso già in essere presso altro ente pubblico.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 21 gennaio 2019, n. 3

– Il valore della spesa da considerare ai fini del rispetto del tetto per il trattamento accessorio delle posizioni organizzative è, nei comuni privi di dirigenza, quello stanziato direttamente in bilancio, sempre che corrisponda al valore complessivo contrattualmente previsto da attribuire ai dipendenti titolari delle posizioni organizzative. Circa la possibilità di considerare non il valore effettivo della spesa sostenuta per un dipendente titolare di posizione organizzativa non a tempo pieno ma in convenzione, la Corte ritiene di riscontrare negativamente il quesito, perché la norma sancisce il rispetto di quanto effettivamente determinato per la costituzione della spesa relativa al trattamento accessorio; ne consegue pertanto, come corollario del principio appena richiamato, che sono da escludere altre soluzioni non compatibili con il principio stabilito dall’articolo in esame.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 30 gennaio 2019, n. 20

– Le risorse destinate all’erogazione degli assegni per nucleo familiare, di cui all’art. 2D.L. n. 69 del 1988, non costituiscono “spesa di personale” ai fini del rispetto del limite di finanza pubblica imposto dall’art. 1, commi 557 e 557-quater, L. n. 296 del 2006.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 31 gennaio 2019, n. 26

– Per determinare la retribuzione da corrispondere al dipendente utilizzato ai sensi del c. 557, art. 1L. n. 311 del 2004, dovrà aversi riguardo al tipo di rapporto instaurato (subordinato o autonomo) tra Ente utilizzatore e dipendente; la scelta del tipo di rapporto e la sua gestione nel tempo andranno effettuate alla luce delle prescrizioni contenute nella normativa vigente e delle condizioni contenute nell’atto di autorizzazione dell’Ente di appartenenza. Nel caso di rapporto di tipo subordinato, il trattamento economico non potrà che essere stabilito in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai criteri e ai parametri fissati dal CCNL di comparto, volta per volta, vigente in materia. Per l’effetto non potrà essere convenuta una retribuzione a forfait che – per come in concreto conformata – si ponga in deroga – seppure migliorativa- ai suddetti criteri e parametri. Nel caso in cui, fosse “in astratto ed in concreto” possibile (nel senso di legittimo) perfezionare un rapporto di lavoro di tipo autonomo, perché al di fuori del perimetro dei divieti fissati dal legislatore, il compenso convenuto, oltre ad essere oggetto di previa autorizzazione da parte dell’Ente d’appartenenza, dovrà comunque essere conforme alle prescrizioni e ai vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente in materia. Fermo quanto sopra, in via prodromica all’utilizzo della formula organizzatoria di cui alla norma in oggetto, l’Ente dovrà verificare che tale strumento risulti, tra l’altro: a) compatibile col soddisfacimento in concreto delle esigenze di funzionamento dell’Ente, avendo riguardo all’esiguità del numero di ore “consentite” per l’espletamento dell’incarico e a tutti gli ulteriori limiti derivanti dalla natura a tempo pieno del rapporto principale; b) compatibile coi vincoli finanziari prescritti dalla normativa vigente; c) compatibile con la normativa in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali, cui gli Enti sotto i 5000 abitanti sono obbligati ai sensi del combinato disposto dei commi 27 e 28, art. 14D.L. n. 78 del 2010.

Corte dei conti-Basilicata, delibera 31 gennaio 2019, n. 1

– Le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e di risultato, spettanti ai titolari di posizioni organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, CCNL Funzioni locali 21/5/2018, devono complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75 del 2017, come peraltro precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u).

Corte dei conti-Basilicata, delibera 31 gennaio 2019, n. 2

– Il giudice dei conti esamine alcune questioni attinenti l’ambito di operatività di disposizioni nazionali e regionali limitative delle facoltà assunzionali (anche) da parte dei comuni, nel più generale contesto della migliore allocazione delle risorse umani disponibili e del contenimento della spesa pubblica.

Corte dei conti-Sicilia, delibera 1° febbraio 2019, n. 27

Corte dei conti-Sicilia, delibera 1° febbraio 2019, n. 28

Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– Protocollo d’intesa tra la Corte dei conti e l’Istituto nazionale di statistica per la collaborazione e l’interscambio d’informazioni finalizzati all’attività statistica e di ricerca scientifica. Il 31/1/2019 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa Corte dei conti e ISTAT, avente ad oggetto la collaborazione e l’interscambio d’informazioni finalizzati all’attività statistica e di ricerca scientifica. L’accordo consolida ed estende forme di collaborazione che, da tempo, vedono i due istituti impegnati, congiuntamente, nell’analisi dell’andamento della situazione economico-finanziaria e delle procedure di valutazione della qualità dei dati statistici e dei conti pubblici. Nel dettaglio, con il Protocollo la Corte dei conti e l’ISTAT, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, rafforzano la collaborazione finalizzata al collegamento dei propri sistemi informativi per lo scambio automatizzato delle informazioni contenute negli archivi e s’impegnano a realizzare progetti di ricerca riguardanti problematiche di comune interesse. Gli obiettivi assegnati al nuovo accordo assumono un rilievo fondamentale in un contesto, come quello attuale, segnato dai riflessi dell’emergenza finanziaria e dall’esigenza di offrire, anche in sede europea, solidi elementi per le verifiche sull’attendibilità e la veridicità dei conti delle amministrazioni pubbliche. La crescente attenzione alla qualità dei dati e all’adeguatezza dei sistemi informativi ha infatti indotto le Autorità europee a chiedere un maggior coinvolgimento degli organismi nazionali di controllo nella verifica della rispondenza alla normativa contabile dei documenti di bilancio delle p.a.

Comunicato stampa del 1 febbraio 2019

– Il 4/2/2019 la Corte dei conti è stata audita presso l’11a Commissione “Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale” del Senato della Repubblica in merito al DDL n. 1018 di conversione in legge del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Comunicato stampa del 4 febbraio 2019

– Programmazione dei controlli della Sezione delle Autonomie per l’anno 2019.

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 4 febbraio 2019, n. 3/SEZAUT/2019/INPR

– Controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.-Esercizio 2017

I risultati del 2017 ribadiscono il ruolo centrale e di promozione svolto dal Gruppo CDP a sostegno dell’economia italiana, ad ulteriore conferma della trasformazione della società in un vero e proprio strumento di politica industriale. L’attività di promozione/supporto all’economia è stata realizzata rafforzando, al contempo, la redditività e la solidità patrimoniale. Il 2017 si è chiuso con un utile netto di CDP di 2,2 mld. di € ottenuti in assenza di componenti non ricorrenti e pari a oltre due volte l’utile del 2015, e un utile netto consolidato di pertinenza della Capogruppo pari a circa 3 mld. di €, ritornato in positivo rispetto al passato. Un flusso di utili che va ad alimentare le politiche di sviluppo delle iniziative a supporto del territorio, con un patrimonio netto cresciuto di circa 5 mld. di € rispetto al 2015. Oltre 18 mld. di € sono stati stanziati per il finanziamento di circa 20.000 piccole e medie imprese italiane, mentre quelle che hanno complessivamente beneficiato del sostegno del gruppo sono state oltre 40.000. Particolarmente positiva è risultata la creazione del “polo dell’export“. L’impegno del settore immobiliare è continuato con la promozione del social housing e dello smart housing, la regolarizzazione degli immobili pubblici e il sostegno del settore turistico. La vocazione sociale di CDP si è consolidata inoltre grazie ad oltre 7 mld. d’investimenti in impieghi della sostenibilità sociale, 100 mln. di € d’investimenti in equity per la social economy e la realizzazione di circa 30.000 alloggi per il Social housing. CDP ha emesso inoltre il primo “Social Bond” in Italia per un importo di 500 mln. di €, destinato alle piccole/medie imprese situate nelle aree colpite da disastri naturali. Oltre 1 mld. di € è stato indirizzato alle iniziative “green” e all’efficientamento energetico. Infine, 600 mln. di € sono stati utilizzati per i progetti di cooperazione internazionale per i paesi in via di sviluppo. Nel 2017 è inoltre proseguita l’attività a sostegno della finanza locale attraverso una rinegoziazione dei finanziamenti che nel 2017 è risultata pari a 9,3 mld. di €. Emergono sempre più frequenti quelle che la stessa Società definisce “operazioni straordinarie” che sembrano essere dettate da necessità contingenti piuttosto che da strategie dell’Istituto. Al riguardo, peraltro, si osserva che la “mission” di CDP, pur nella sua ampia definizione statutaria, va intesa come volta alla ricerca dello sviluppo di produzioni innovative che siano alla base della crescita futura, in coerenza col Piano Industriale e con la politica industriale del Governo e del Parlamento a garanzia della fedeltà di CDP alla sua missione.

Corte dei conti-sez.contr. Enti, determinazione 5 febbraio 2019, n. 9

– Approvazione della programmazione dell’attività di controllo della Sezione regionale di controllo per l’anno 2019.

Corte dei conti-Toscana, delibera 6 febbraio 2019, n. 38/2019/INPR

– Programmazione delle attività di controllo della Sezione di controllo per la Sardegna per l’anno 2019.

Corte dei conti-Sardegna, delibera 7 febbraio 2019, n. 10/2019/INPR

– Si fissa al 30/3/2019 il termine ultimo per l’invio alla Sezione regionale di controllo dell’Abruzzo, da parte degli Organi di revisione degli enti locali, delle relazioni sul rendiconto dell’esercizio 2017 di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti, L. n. 266 del 2005. I questionari dovranno essere inviati, debitamente compilati in tutte le loro parti, utilizzando esclusivamente il sistema Con.Te., attraverso il sistema FITNET.

Corte dei conti-Abruzzo, delibera 7 febbraio 2019, n. 5/2019/INPR

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