21/12/2023 – Verifica dei requisiti e ritardi degli enti certificatori: silenzio assenso?

Verifica dei requisiti e ritardi degli enti certificatori: silenzio assenso?

Parere funzione consultiva nn. 57 e 57 bis del 15 novembre 2023

Una stazione appaltante, premettendo che ai fini della verifica dei requisiti previste dall’art. 17, comma 5 del d.lgs. 36/2023 per il perfezionamento dell’aggiudicazione, nelle more della piena operatività del Fascicolo virtuale dell’operatore economico, è necessario richiedere l’attestazione direttamente alle amministrazioni competenti, richiede un parere all’ANAC.

Nello specifico l’istante chiede al riguardo se, in caso di mancato riscontro da parte di tali amministrazioni, si possa comunque procedere all’aggiudicazione, applicando l’istituto del silenzio-assenso (art.17-bis l.n. 241/1990).

L’ANAC, con il Parere funzione consultiva n. 57 del 15 novembre 2023, (cfr. altresì il parere 57-bis) risponde in maniera seccamente negativa, non ravvisando i presupposti per l’applicazione dell’art. 17 bis della L. 241/1990 (silenzio assenso tra amministrazioni e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici), così come modificata dalla L. n. 124/2015 (Legge Madia).

Per l’Authority, in caso di inutile decorso del suddetto termine generale di 30 giorni.

la procedura rimane ferma e l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata» (parere MT n.188/2018).

Ecco perché la modifica sul punto del previgente codice, nella misura in cui si richiede oggi il positivo riscontro rispetto al possesso dei requisiti quale presupposto per l’aggiudicazione (e non più per la sua efficacia), costituisce un grave aggravamento del procedimento, non giustificato da alcun interesse pubblico effettivo.

Se nel previgente sistema si poteva sfruttare il termine dilatorio per la stipula del contratto (i.e. stand still di 35 giorni) ai fini di effettuare i controlli, così facendo nel frattempo acquisire efficacia all’aggiudicazione già disposta, oggi ciò non è più possibile.

Il tutto in chiaro contrasto col corollario di “massima tempestività” che gravita attorno al principio del risultato.

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