21/10/2019 – Scuolabus, comuni liberi 

Scuolabus, comuni liberi 
di FRANCESCO CERISANO – Italia Oggi – 19 Ottobre 2019
Comuni liberi sul pagamento del servizio di trasporto scolastico. Nell’ ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché della clausola di invarianza finanziaria, gli enti possono coprire i costi del servizio con risorse proprie e quindi possono erogarlo gratuitamente agli utenti più deboli e disagiati. Per il resto dell’ utenza, i municipi devono definire «un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie del servizio» in base alla diverse situazioni economiche in cui i nuclei familiari versano. Nella delibera n.25/2019, depositata ieri, la sezione autonomie della Corte dei conti trova il punto di equilibrio tra la salvaguardia dei bilanci comunali e la tutela del diritto allo studio, messa a rischio da alcune recenti letture dei magistrati contabili che avrebbero avuto come conseguenza il pagamento degli scuolabus anche da parte delle fasce di utenti più disagiate per reddito o per provenienza geografica.
Il problema. Tutto nasce dalla delibera n.49/2019 della Corte conti del Piemonte che ha qualificato il servizio di trasporto scolastico come trasporto pubblico locale e non più come servizio a domanda individuale, con la conseguenza che i municipi sarebbero tenuti in sede di copertura alla stretta osservanza del principio dell’ equilibrio economico, scaricando in tal modo i costi a totale carico dell’ utenza. La pronuncia ha creato il panico soprattutto tra i piccoli comuni, preoccupati di non poter continuare a garantire la gratuità di un servizio che proprio nei mini-enti, spesso collocati in territori montani e disagiati, diventa essenziale per garantire il diritto allo studio. Alla delibera dei giudici contabili piemontesi ha fatto seguito una pronuncia della Corte conti Puglia (n.76/2019) che ha parzialmente mitigato la tesi della sezione regionale del Piemonte affermando che tra le risorse volte ad assicurare l’ integrale copertura dei costi possono essere ricomprese «le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d’ invarianza finanziaria espressa nel divieto di nuovi o maggiori oneri, con corrispondente minor aggravio a carico dell’ utenza». Una conclusione che, pur confermando la validità delle argomentazioni della delibera piemontese, ha aperto alla possibilità per i comuni di continuare a erogare i contributi per il servizio di scuolabus, anche a copertura integrale dei costi, a condizione che vengano ridotti gli importi di altre spese in modo da non aumentare la spesa complessiva.
La richiesta di parere dell’ Anci. Per dirimere il contrasto tra la pronuncia più restrittiva della sezione regionale piemontese e quella più «a maglie larghe» della Corte conti Puglia, l’ Anci ha chiesto un parere alla sezione autonomie, sostenendo la necessità di una lettura «costituzionalmente orientata» dell’ articolo 117 Tuel e delle norme del dlgs 63/2017, fondata sul fatto che il trasporto scolastico è strumento di garanzia «ampia a sostanziale del diritto allo studio sancito dall’ art.34 della Costituzione e quindi, in ultima istanza, strumento fondamentale per il pieno sviluppo della persona umana». Secondo l’ Anci, un’ interpretazione rigida delle norme, che escludesse la possibilità di un qualsiasi intervento finanziario da parte dei comuni, avrebbe portato al paradosso di negare la natura giuridica del servizio di scuolabus quale servizio pubblico locale, da garantire utilizzando anche risorse proprie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La delibera della sezione autonomie. La sezione autonomie ha condiviso le argomentazioni dell’ Anci, aprendo di fatto alla possibilità per i comuni di dare copertura, nell’ ambito della propria autonomia finanziaria, al trasporto pubblico scolastico. Una chance che avrebbe potuto essere già sancita da una norma di legge se il cosiddetto decreto scuola, approvato a inizi agosto dal precedente esecutivo M5S-Lega e mai approdato in Gazzetta Ufficiale, non fosse stato travolto dalla crisi di governo. La possibilità di finanziare il servizio scuolabus è stata inserita nel nuovo decreto legge approvato il 10 ottobre dal consiglio dei ministri ma anche questo non è ancora in vigore visto che il dl non è ancora approdato in Gazzetta. In ogni caso, in attesa che l’ intervento del legislatore diventi finalmente vigente, la sezione autonomie mette un punto fermo alla querelle giurisprudenziale.
«Se da un lato la copertura dei servizi pubblici generali e di quelli a domanda individuale o ad istanza di parte, deve avvenire in equilibrio economico-finanziario ai sensi dell’ art. 117 Tuel», si legge nel parere, «dall’ altro la fruibilità del servizio di trasporto scolastico comunale è rilevante ai fini della concreta implementazione di misure che garantiscano il diritto allo studio, tutelato a livello costituzionale dagli artt. 3, 33 e 34 Cost. e da intendersi nel senso di possibilità, per chiunque ed a prescindere dalla sua situazione economica, di accedere al sistema scolastico: diritto cui lo Stato deve far fronte atteso che l’ art. 3 Cost. pone a suo carico l’ onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’ eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Per questo, conclude la sezione autonomie, «il punto di equilibrio tra i due valori costituzionalmente tutelati (equilibrio di bilancio e diritto allo studio) non può prescindere da una lettura dell’ art. 117 Tuel e del comma 2 dell’ art. 5 del dlgs n. 63/2017, che consenta agli enti, nell’ ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, declinati dalla legge 30 dicembre 2018,n. 145, nonché della clausola d’ invarianza finanziaria, di dare copertura al servizio con risorse proprie». Il che significa erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e definire in anticipo un piano diversificato di contribuzione degli altri utenti «in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano».

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