21/10/2019 – Polizia locale, legittimo l’aiuto esterno alla polizia locale sulle pratiche da risarcimento danni

Polizia locale, legittimo l’aiuto esterno alla polizia locale sulle pratiche da risarcimento danni
di Vincenzo Giannotti
L’affiancamento di attività specialistiche per la gestione delle pratiche da risarcimento di danni da insidie stradali non rientra tra le attività che l’articolo 12 del codice della strada intesta alla sola polizia locale, né tra le collaborazioni o incarichi esterni individuali, ma va classificato come appalto di servizi. Queste semplici conclusioni sono state sufficienti, per la Corte dei conti d’appello (sentenza n. 90/2019) che ha riformato la sentenza dei giudici contabili di primo grado, ad assolvere Sindaco, assessori e il dirigente per mancanza dei presupposti del danno erariale.
Il fatto

Il comandante della polizia locale di un Comune ha denunciato alla Procura il danno erariale relativo all’illegittimo affidamento esterno, a opera del responsabile su indicazioni dell’organo esecutivo, del servizio di gestione delle pratiche di risarcimento danni da insidia stradale, con attribuzioni di compiti e funzioni riservati dalla legge esclusivamente alla polizia locale o ad altre forze di polizia. I giudici contabili di primo grado hanno proceduto, quindi, alla condanna dei responsabili dell’affidamento, per un importo pari alle somme erogate alla società per attività che avrebbero dovuto essere per legge svolte dal personale della polizia locale o da personale comunque in servizio presso l’ente, assimilandosi, nel caso di specie, l’affidamento del servizio a un conferimento di incarico o collaborazione esterna. Il sindaco, gli assessori e il responsabile del servizio, cui il giudice contabile aveva equamente ripartito il danno erariale, hanno proposto appello.

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