21/10/2019 – Il fantasma del pareggio di bilancio torna a far paura 

Il fantasma del pareggio di bilancio torna a far paura 
di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 19 Ottobre 2019
Il fantasma del pareggio di bilancio torna a spaventare gli enti locali. Dopo la cancellazione operata dalla legge di bilancio 2019 sulla spinta della giurisprudenza costituzionale, il vincolo potrebbe tornare in auge, anche se solo parzialmente, per effetto di una pronuncia della Corte dei conti. In particolare, la Sezione di controllo per il Trentino Alto Adige/Südtirol – sede di Trento – con la recente delibera n. 52/2019/QMIG ha rimesso al presidente della Corte una questione di massima che potrebbe portare ad una nuova, profonda modifica del quadro ordina mentale. Per comprendere il tema del contendere, occorre ricordare che la legge 243/2012 ha disciplinato, in attuazione dell’ art. 81 Cost. (come modificato dalla riforma del 2012), il c.d. pareggio di bilancio, imponendo a regioni, città metropolitane, province e comuni il conseguimento di un saldo pari o superiore a zero fra entrate e spese finali.
Fra le voci rilevanti ai fini del conseguimento dell’ equilibrio, non rientravano né l’ avanzo di amministrazione né le accensioni di prestiti (oltre alle relative quote di rimborso capitale). Sul punto, come ricordato, è però intervenuta la Consulta con una serie di sentenze (a partire dalla n. 247/2017) che di fatto hanno smantellato l’ architettura del pareggio, censurando le limitazioni imposte dalla legge 243 all’ utilizzo dell’ avanzo. Nulla, invece, è stato detto da parte dei giudici costituzionali rispetto al debito. Dopo alcune iniziali oscillazioni, il legislatore (con la l 145/2018) ha cancellato del tutto il meccanismo, stabilendo che gli enti si considerano in equilibrio sulla base dei soli saldi previsti dal dlgs 118/2011. In tal modo, è stata riconosciuta piena rilevanza anche al debito, oltre che all’ avanzo, andando oltre il giudicato costituzionale. Il problema è che la legge 243 è una legge «rinforzata», non modificabile dalla legge 145.
Da qui, il dubbio dei giudici contabili trentini, che hanno posto il seguente quesito: «se il comma 821 della legge 145/2018 abbia abrogato il comma 1 dell’ art. 9 della legge 243/2012 e se, oltre ad aver ridefinito il parametro dell’ equilibrio di bilancio in senso difforme da quanto disposto dall’ art. 9, c. 1 e c. 1-bis, della legge 243/2012, abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all’ indebitamento da parte di regioni ed enti locali disciplinate, in particolare, dall’ art. 10, comma 3, della medesima legge 243/2012». La palla passa ora alla sezione delle autonomie, che potrebbe a questo punto operare una sorta di restaurazione, imponendo il raggiungimento del pareggio fra entrate e spese finali al lordo dell’ applicazione dell’ avanzo ma al netto del ricorso al debito. Il che aprirebbe scenari piuttosto complessi, visto che molte amministrazioni si sono considerate libere su entrambi i fronti, confortate anche dal recente dm 1° agosto 2019 (undicesimo correttivo ai principi contabili) che ha blindato i nuovi saldi.

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