21/09/2020 – Scelta del fondo di previdenza complementare, il vigile può conservare la vecchia adesione

Scelta del fondo di previdenza complementare, il vigile può conservare la vecchia adesione
di Salvatore Cicala e Consuelo Ziggiotto
 
“Il giudice del lavoro… parte da un’analisi della disciplina contrattuale in materia di contribuzione alla previdenza complementare con risorse derivanti dall’applicazione del codice della strada contenuta nell’articolo 56-quater del contratto del 21 maggio 2018. La disposizione, nell’individuare il fondo Perseo Sirio come destinatario di parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti locali secondo l’articolo 208 del codice della strada, consente espressamente al singolo lavoratore di mantenere l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche. Liberà di scelta che si ricava altresì dall’articolo 1367 del codice civile la cui lettura porta a ritenere che se si avallasse la tesi secondo cui la norma si limiterebbe a fare salva la precedente iscrizione a un fondo diverso solo per il passato e non anche per il futuro, la disposizione in esame risulterebbe totalmente inutile. Pertanto, è legittima la pretesa, nei confronti della propria amministrazione, del lavoratore che intende conservare l’adesione a forme di previdenza complementare, diverse rispetto al fondo Perseo Sirio, già scelte in precedenza.”
 
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segue Tribunale Ivrea, Sentenza 31 agosto 2020, n. 112
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 936/2019 R.G.L. promossa da:
PI.MA. (C.F. (…)), residente in Rosta, Strada (…), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pa.Be., Pa.Ba. e Va.Ve. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Torino, C.so (…) bis come da delega in calce al ricorso introduttivo;
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
COMUNE DI VENARIA REALE
– PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
OGGETTO: Altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.08.2019, il sig. Pr. conveniva in giudizio il Comune di Venaria Reale esponendo: di svolgere la professione di operatore della Polizia Locale sin dal 1995 in favore di vari comuni; di essere dipendente del comune convenuto a far data dal 1.02.2004 con qualifica di Ispettore e inquadramento nella categoria C, 4 livello CCNL per i dipendenti degli Enti Locali; di aver scelto fin dall’anno 2014 di destinare la propria quota dei proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 208 CDS ad un fondo complementare (…); che con deliberazione n. 309 del 13.12.2018, a seguito delle modifiche introdotte dal CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, il Comune di Venaria stabiliva di versare la quota dei proventi delle sanzioni amministrative per l’anno 2018 “esclusivamente e senza eccezioni al Fondo di Previdenza complementare (…)”: di aver immediatamente manifestata la volontà di conservare l’adesione al Fondo Pensione Aperto gestito dalla compagnia assicuratrice Un., senza alcun esito.
Tanto esposto, il ricorrente sosteneva l’illegittimità della delibera n. 309 del 13.12.2018 adottata dal Comune di Venaria nella parte in cui non consentiva ai lavoratori di poter mantenere la precedente adesione ad un Fondo diverso dal “(…)”, per contrasto con l’art. 56 quater lett. a) CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, nonché con gli artt. 1, 3 e 14 del D.Lgs. n. 252/2005. Per questi motivi, il ricorrente chiedeva al giudice – previo annullamento e/o disapplicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 13.12.2018 – di accertare il suo diritto a mantenere l’iscrizione al Fondo Pensionistico Aperto Un. ed a destinare al predetto fondo pensionistico (o ad altro di suo gradimento) le quote di sua spettanza dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 208 CDS maturate dopo il 21.05.2018.
Il comune di Venaria Reale non si costituiva in giudizio e pertanto all’udienza del 17.01.2020 veniva dichiarato contumace.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali, all’udienza del 30.06.2020 – celebrata nelle forme dell’udienza “figurata” ex art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/20 (e succ. modif.) convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 – il giudice, lette le note depositate dalla parte ricorrente, si ritirava in camera di consiglio e all’esito decideva la causa come da dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni nel termine di 60 giorni.
Sono documentali te seguenti circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere: il sig. Pr. lavora come operatore di Polizia Locale alle dipendenze del Comune di Venaria a partire dal 1.02.2014 con la qualifica di Ispettore e inquadramento nella categoria C, 4 livello CCNL per i dipendenti degli Enti Locali (cfr. doc. n. 1 ricorrente);
con delibera della giunta comunale n. 90 del 15/04/2008 il Comune di Venaria ha individuato il “Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali della Città di Venaria Reale” quale gestore della quota dei proventi delle sanzioni amministrative destinate a finalità previdenziali e assistenziali previste dall’art. 208 CdS e quantificato le risorse da destinare a tale finalità nella somma complessiva di Euro 45.000,00 (cfr. doc. n. 3 ricorrente);
con determinazione dirigenziale n. 1146 del 31.12.2008 il Comune di Venaria, vista l’indisponibilità manifestata dal predetto Circolo Ricreativo ha deliberato di affidare la gestione del fondo previdenziale complementare al Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali di Torino con cui ha stipulato apposita convenzione in data del 27.10.2009 (cfr. doc. n. 4 ricorrente);
il ricorrente sin dal 21.03.2013 ha aderito al Fondo Pensione Aperto Un. (cfr. doc. n. 8 ricorrente);
con deliberazione n. 309 del 13.12.2018 il Comune di Venaria ha stabilito di versare la. quota di proventi delle sanzioni amministrative per l’anno 2018 “esclusivamente e senza eccezioni al Fondo di Previdenza complementare (…)” – (cfr. doc. n. 7 ricorrente).
Ciò posto in fatto, il ricorrente ha incardinato il presente giudizio lamentando l’illegittimità della deliberazione n. 309 del 13.12.2018 del Comune convenuto nella parte in cui non consente al dipendente di mantenere la propria adesione ad un Fondo complementare diverso dal Fondo (…), in contrasto con l’art. 56 quater lett. a) dei CCNL dipendenti Enti Locali e in via generale con il principio di libertà di adesione ai fondi previdenziali sancito dagli arri. 1, 3 e 14 del D. Lgs. n. 252/2005.
In materia, L’art. 208 del D. lgs. n. 285/1992 stabilisce – per quel che qui rileva – che: “1. I proventi dette sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti atto Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando te violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni (…) 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: (…) c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli argani di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. 5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma l determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
L’art. 17 CCNL Enti Locali del 22/01/2004 prevede che: “1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni s integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dal! art. 11, della legge n. 300 del 1970”;
l’art. 56 quater comma 1 lett. a) del CCNL Enti Locali del 21.05.2018 prevede che: “1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie Scossi dagli enti, nella quota, da questi determinata ai sensi dell’uri. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare (…); è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuati;
Ebbene, l’art. 56 quater comma 1) CCNL cit., nell’individuare il Fondo (…) come destinatario di parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti locali ai sensi dell’art. 208 comma 4 D. Lgs. 285/1992, consente espressamente al singolo lavoratore di mantenere l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche.
Lo si desume anzitutto dal chiaro tenore letterale della norma sopracitata che appunto fa salva la volontà di “conservare comunque adesione eventualmente già intervenuta”.
Alla medesima conclusione, inoltre, deve giungersi facendo applicazione dell’art. 1367 c.c. in forza del quale “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno” Ciò in quanto – come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente – se si accedesse alla tesi secondo cui la norma si limiterebbe a far salva la precedente iscrizione a un fondo diverso solo per il passato e non anche per il futuro, la disposizione in esame risulterebbe totalmente inutile. Infatti, l’Amministrazione non potrebbe in ogni caso – e a prescindere da una disposizione del CCNL – prelevare coattivamente le somme già accantonate dal lavoratore in altro fondo per destinarle forzosamente al Fondo (…), andando così ad interrompere un rapporto contrattuale in essere fra terzi soggetti.
Non si vede quindi quale altro e diverso significato possa essere attribuito alla normativa in esame rispetto a quello fatto proprio dalla parte ricorrente.
Ne consegue che il ricorrente, il quale aderisce sin dal 21.03.2013 al Fondo Aperto Un. ha certamente il diritto di conservare la sua adesione come espressamente previsto dall’art. 56 quater lett. a) CCNL comparto enti locali.
In conclusione e in accoglimento del ricorso va affermato il diritto del ricorrente a mantenere l’iscrizione al Fondo Pensionistico Aperto Un. e conseguentemente a destinare al predetto fondo le quote di sua spettanza dei proventi di cui all’art. 208 D.Lgs. n. 285/1992 maturate dopo il 21 maggio 2018.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014 applicando lo scaglione previsto per le cause in materia di lavoro dal valore compreso tra Euro 1.100,00 ed Euro 5.200,00 nella misura di Euro 1.700,00 oltre il 15% per spese forfettarie, Iva e Cpa (valori inferiori ai medi considerata la contumacia della parte convenuta ed esclusa la fase istruttoria non essendo stata svolta alcuna attività).
P.Q.M.
Visto l’art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
– accerta e dichiara il diritto del ricorrente a mantenere l’iscrizione al Fondo Pensionistico Aperto Un. e conseguentemente a destinare al predetto fondo le quote di sua spettanza dei proventi di cui all’art. 208 d.lgs. n. 285/1992 maturate dopo il 21 maggio 2018;
– Condanna la parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e ssmmii in Euro 1.700,00 oltre il 15% per spese forfettarie, Iva e cpa;
– fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Così deciso in Ivrea il 30 giugno 2020.
Depositata in Cancelleria il 31 agosto 2020.

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