21/07/2016 – Dirigenti a contratto senza limiti

Dirigenti a contratto senza limiti

La commissione bilancio della camera ha approvato un emendamento al disegno di legge di conversione del dl 113/2016 (decreto enti locali), che modifica l’ articolo 9, comma 28, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, aggiungendovi la specificazione che «sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’ articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2000, n.267». La disposizione è stata reclamata a gran voce dagli enti locali, che, forti di interpretazioni più che discutibili della Corte dei conti, avevano assunto dirigenti e responsabili di servizio per via fiduciaria, utilizzando a piene mani appunto l’ articolo 110 del Tuel.

È bene ricordare che il quantitativo di dirigenti a contratto (che spessissimo sono funzionari «promossi» a dirigenti senza concorso, esattamente come avvenuto nelle Agenzie) è molto vicino al 30% della dotazione: per questa ragione il dl 90/2014 modificò il testo dell’ articolo, elevando al 30% la quota di dirigenti «a cooptazione», mentre nelle altre amministrazioni il limite è del 10%. Con la modifica che il parlamento si accinge ad approvare si dà un’ altra spinta ai comuni a persistere nella strada dell’ assunzione di dirigenti «di fiducia», escludendoli dal computo dei limiti alla spesa del personale flessibile.

Limiti, invece, che restano in piedi per la provvista del personale da adibire alla concreta gestione dei servizi frontali. Una scelta che dimostra in maniera chiara l’ intreccio evidente tra dirigenti «a contratto», selezionati con procedure che rimettono all’ arbitrio dei sindaci la selezione finale del soggetto più vicino politicamente e, appunto, la politica, segnando un punto di rottura nel difficile equilibrio tra dovere della dirigenza di attuare l’ indirizzo politico-amministrativo e la terzietà che i dirigenti dovrebbero avere rispetto alla politica, non solo per rispettare l’ articolo 98 della Costituzione, ma anche per il semplice rispetto delle cautele delle regole contro il conflitto di interessi discendenti dalla normativa anticorruzione.

 

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