21/06/2022 – Valutazione delle pregresse vicende professionali dichiarate dal concorrente ai fini dell’ammissione o esclusione dalla gara. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Il provvedimento con il quale una stazione appaltante ammette alla gara un concorrente ritenendo non rilevanti a tal fine le pregresse vicende professionali da questi dichiarate non richiede in linea di massima un’analitica motivazione in proposito, ma è correttamente e congruamente motivato anche con il fatto stesso dell’ammissione, dato che in questo caso la motivazione si desume per implicito e si identifica con l’adesione alle controdeduzioni sul punto del concorrente stesso.

Un’espressa e puntuale motivazione, preceduta se del caso dalla necessaria istruttoria, si richiede invece nel provvedimento di ammissione pronunciato ove vi sia contestazione sul punto da parte degli altri concorrenti ovvero in presenza di vicende professionali pregresse di evidente particolare rilevanza.

Un’espressa e puntuale motivazione si richiede altresì per il provvedimento di esclusione, che deve spiegare perché un presunto illecito professionale si sia ritenuto esistente e tanto grave da escludere l’affidabilità del concorrente.

Non è determinante nel senso dell’esclusione il fatto che determinate circostanze siano state considerate giusta causa a tal fine da altra stazione appaltante.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 14 giugno 2022 n. 4831

 

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