21/06/2019 – La distanza tra i luoghi sensibili e le sale giochi

La distanza tra i luoghi sensibili e le sale giochi

di Marilisa Bombi – Giornalista.
Se la discoteca è stata individuata dal regolamento comunale quale “luogo sensibile”, non ne è consentita la sua apertura ad una distanza inferiore di 500 metri rispetto la sala giochi più vicina. Ciò in quanto non risulta convincente l’interpretazione “unilaterale” del divieto posto dall’art. 8, comma 2 del Regolamento (di apertura di centri di scommessa e di spazi per il gioco con vincite in denaro a distanza inferiore ai 500 metri), in base alla quale sarebbero le sole sale gioco a dover mantenere la predetta distanza dai luoghi sensibili e non viceversa. Lo ha stabilito il TAR Toscana, Sezione II, con la sentenza n. 830 depositata il 4 giugno 2019. In sostanza, ha puntualizzato il Collegio, è corretta la motivazione del diniego all’apertura di una nuova discoteca nella parte in cui l’Amministrazione ha affermato che: “Con l’approvazione del Regolamento per l’esercizio del gioco lecito sono chiari gli obiettivi dell’Amministrazione tra cui quello di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli; per questo sono stati individuati ulteriori luoghi sensibili oltre a quelli previsti dalla legge regionale tra cui le discoteche. E se la ratio del rispetto della distanza minima, peraltro stabilita dalla legge regionale, dai luoghi sensibili è quella indiscussa di tutela della salute delle popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili, tale limite trova applicazione anche nella fattispecie in esame, in quanto, diversamente, si eluderebbe la ratio della norma regionale e regolamentare. Del resto la legittimità di tali disposizioni trova il suo fondamento in un contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell’Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica”.
In sostanza, precisa la sentenza, l’Amministrazione ha correttamente evidenziato che il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito è volto alla tutela della salute delle fasce deboli, la quale verrebbe lesa dalla prossimità delle sale gioco rispetto ai luoghi maggiormente frequentati da soggetti potenzialmente al rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo. Con la conseguenza che, per non eludere la finalità della disciplina, il rispetto della distanza minima tra i predetti luoghi deve essere reciproco, e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività, aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto.
Tale assunto è stato condiviso dal Giudice amministrativo, non potendo, d’altro canto, l’Amministrazione imporre al gestore della sala giochi, che ha in precedenza ottenuto l’autorizzazione, di spostare la propria attività per consentire l’insediamento della discoteca, venendo altrimenti irragionevolmente pregiudicato il diritto costituzionalmente tutelato del primo di svolgere liberamente la propria attività imprenditoriale già in precedenza assentita, oltre che disconosciuti i principi di certezza del diritto e di affidamento nella stabilità delle situazioni giuridiche.
Invero – ha sottolineato la sentenza – in base alla L.R. Toscana n. 57 del 2013, tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, ritenuta plausibilmente e ragionevolmente idonea ad arginare, sotto il profilo della “vicinitas”, i richiami e le suggestioni di facile ed immediato arricchimento. La medesima legge regionale, all’art. 4, rubricato “Distanze minime”, nell’ambito di una elencazione non esaustiva, ha incluso fra i “luoghi sensibili” una serie di strutture che sono frequentate principalmente da giovani (Istituti scolastici di qualsiasi grado, centri socio ricreativi e sportivi). E, al comma 3, il medesimo art. 4, ha rimesso ai Comuni la possibilità d’individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1. E’ chiaro che tale ampliamento della predetta elencazione regionale dovesse essere operato, da parte dell’ente locale, mediante il criterio analogico. Si deve trattare, in altri termini, di luoghi di aggregazione frequentati, se non esclusivamente, almeno prevalentemente da giovani, ritenuti potenzialmente non in grado, per immaturità, di gestire prudentemente e con temperanza l’accesso a tale pericolosa ed insidiosa forma di intrattenimento.
Di conseguenza, ha ritenuto il Collegio che l’inclusione delle discoteche nell’elenco dei luoghi sensibili di cui al Regolamento impugnato sia giustificata, coerente col dettato legislativo e ragionevole. E’ infatti evidente che le discoteche costituiscono un luogo di aggregazione dei giovani, i quali peraltro vi consumano anche bevande alcoliche, essendo poi note le correlazioni tra l’assunzione di alcol e il minor controllo degli impulsi e quindi il maggior rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo. Pertanto, nella fattispecie in esame, l’individuazione della “discoteca” quale luogo sensibile è più che ragionevole in quanto risponde alle finalità che sono alla base della legislazione in materia e del Regolamento adottato dall’Unione Valdera.

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