21/05/2020 – Esternalizzazione servizi: condanna della Corte dei conti relativa ad inadempimenti della procedura di impegno

Esternalizzazione servizi: condanna della Corte dei conti relativa ad inadempimenti della procedura di impegno
20 Mag, 2020 by Redazione
 
Nella Sentenza n. 60 del 26 marzo 2020 della Corte dei conti centrale d’Appello, viene condannato il Responsabile del Servizio “Finanziario” di un Comune (appellante), al pagamento in favore di quest’ultimo della somma di Euro 5.500,00.
In particolare, il soggetto in questione, dopo aver assunto la predetta funzione il 31 gennaio 2011, aveva affidato fino a tutto il 2013 la gestione della contabilità del Comune in materia di Iva ad un Professionista esterno che espletava l’incarico ininterrottamente dal 1998.
L’affidamento in esame è inquadrabile nell’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, quale incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per esigenze non fronteggiabili con personale interno. Le prestazioni rese dal Professionista non erano fronteggiabili con personale interno, circostanza di cui l’Amministrazione è sempre stata edotta. Nella nota iniziale, datata 1998, trasmessa all’Amministrazione, si evidenziava che il personale addetto al Settore non era in grado di ottemperare agli adempimenti in materia di Iva, stante la complessità del Settore.
I funzionari, il Sindaco, la Giunta comunale e il Consiglio comunale erano a conoscenza della vicenda. In tal modo, la Sentenza ribadisce che le colpe non sono imputabili al Funzionario ma all’Amministrazione (Giunta comunale), che non ha fronteggiato il problema, rientrante fra le sue competenze esclusive.
Il Funzionario era in posizione di part-time, impossibilitato a svolgere in prima persona gli adempimenti, vista anche la molteplicità delle incombenze del Capo Settore finanziario.
Deve ritenersi applicabile al caso di specie il principio della compensatio lucri cum damno (art. 1, comma 1-bis della Legge n. 20/94), per il vantaggio conseguito dall’Ente in conseguenza delle prestazioni rese dal Professionista.
Il Funzionario non è firmatario del contratto di affidamento dell’incarico e, in ogni caso, non aveva l’obbligo ma la mera discrezionalità di adottare atti di revoca e/o di annullamento, che non sono stati posti in essere in quanto l’Amministrazione non ha formato idonea figura professionale interna e perché il soggetto idoneo non ha mai preso servizio, previo consenso della Giunta. Quindi, il Funzionario non può essere chiamato a rispondere del comportamento sopra descritto posto in essere dall’Amministrazione medesima.
Peraltro, è stata comunque accertata la violazione delle norme sul procedimento di spesa per difetto del provvedimento di impegno della spesa per il pagamento dei compensi al Professionista in questione, essendosi il Responsabile del Servizio “Finanziario” limitato ad apporre in calce alle fatture la dicitura “Visto: si liquida”.
Invero, il contratto sottoscritto l’8 marzo 1999, che ha avuto esecuzione sino a tutto il 2013, non essendo stato approvato dalla Giunta, non è stato neppure preceduto dall’assunzione dell’impegno, circostanza che preclude l’applicazione dell’art. 183, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ai diversi pagamenti fatti in esecuzione del contratto stesso. 
Quanto precede ha determinato una condotta contraria alle previsioni di cui all’art. 191 del Tuel, secondo cui “gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati…. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l’Amministratore, Funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Considerato che il suddetto capo della decisione, per quanto suesposto, non è stato autonomamente e specificamente impugnato dall’appellante, siccome peraltro postulato dall’art. 190, comma 2, lett. a), del Codice della giustizia contabile, il gravame è inammissibile.
La Sentenza fa riferimento quindi a inadempimenti della procedura di impegno/pagamento della spesa ma non ha influenza sulla tipologia di affidamenti laddove venga specificato chiaramente, come dovrebbe avvenire in situazioni normali, il motivo per cui è stato necessario esternalizzare i servizi di che trattasi.

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