21/04/2021 – Le assunzioni dei tecnici per il superbonus del 110% non vanno in deroga al limite della spesa per il lavoro flessibile

QUI LA DELIBERA 

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Deve perciò escludersi che la deroga all’art. 1 della legge n. 296/2006, contenuta nell’art 1, commi 69 e 70, della L. 178/20, comporti ex sé la possibilità di derogare anche all’ art. 9, comma 28, del D.L. 78/10.

Va tuttavia osservato che alcune deroghe a quest’ultima norma sono previste dalla disposizione stessa, la quale prevede tra l’altro, come già rilevato, che “ I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”.

Da quest’ultima norma, oltre che dalle numerose pronunce giurisprudenziali via via intervenute in materia di spesa per il personale (SS. RR. in sede di controllo, n. 7/CONTR/11; Sez. delle autonomie nn. 21/2014/QMIG e 23/2017/QMIG; Sez. controllo Liguria, n. 116/2018/PAR; Sez. controllo Piemonte n. 4/19/PAR) si desume più in generale che, dai limiti di finanza pubblica considerati, sono escluse le spese specificamente finanziate da un diverso soggetto, pubblico o privato, sostanzialmente purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dello stesso ente locale (principio della neutralità finanziaria). 

Si tratta di ipotesi di esenzione comunque molto circoscritte, fondate appunto sulle peculiari modalità di finanziamento delle predette spese, che consentono, eccezionalmente, di ritenerle escluse dalla citata normativa vincolistica. 

Ebbene, come si è già osservato, l’art. 1, comma 70, della L. 178/20 prevede che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al precedente comma 69 i Comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché́ di quelle assegnate a ciascun Comune mediante riparto di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il costo del personale in questione può dunque essere coperto, almeno in parte (in funzione delle risorse assegnate), da specifici finanziamenti aggiuntivi (l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); ciò consente evidentemente di derogare ai limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/10, con riferimento però alla sola quota finanziata “da altri soggetti”, e cioè, nell’ipotesi considerata, dal MISE.

Va peraltro osservato che, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, i suddetti limiti non si applicano, comunque, neppure alle Regioni e agli Enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L’esenzione dall’applicazione della legge n. 296/2006, prevista per i casi considerati dalla L. 178/20, non esclude che l’Ente possa essere comunque in regola con il contenuto di tale disposizione.

Resta fermo il fatto che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità̀ nell’anno 2009.

A tale proposito, la Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 2/2015/QMIG, ha infatti chiarito che gli Enti rispettosi della riduzione della spesa di personale (ex art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006), seppur esclusi dall’applicazione del limite del 50 per cento, “ricadono inevitabilmente in quello – comunque più̀ favorevole – del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009“.

La citata Sezione ha evidenziato che la ratio dell’esclusione dal rigore per le situazioni implicanti esigenze premiali, ammessa dalla norma, si risolve, necessariamente, in una disciplina di favore (100 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità), pur senza arrivare allo svincolo da qualsiasi limite.

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