21/02/2020 – Raffica di novità contabili per gli enti locali nel 2020

Due le direttrici degli interventi: semplificazione e rigorosità nelle scritture
Raffica di novità contabili per gli enti locali nel 2020
di Gianluigi Sbrogiò e Vincenzo Iennaro

L’esercizio contabile 2020 vede il sistema contabile degli enti pubblici al centro di importanti novità nella duplice direzione di semplificazioni e maggiore rigorosità nelle scritture contabili.

L’XI decreto correttivo. Innanzitutto, l’applicazione dell’undicesimo decreto correttivo al dlgs 118/2011 apporta importanti aggiornamenti ai principii della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e della programmazione.
Sono infatti previsti nuovi documenti che faranno parte degli allegati obbligatori al rendiconto di gestione che renderà necessaria la mappatura puntuale delle relazioni tra le spese e le relative fonti di finanziamento. In particolare, si dovrà ricostruire la storia contabile delle opere pubbliche e di qualsiasi altra spesa che abbia avuto un carattere di vincolo.
Il risultato sarà una lettura del bilancio più efficace per le scelte strategiche e, in alcuni casi, la rimozione di vincoli obsoleti che non hanno ragion d’essere.
Quest’ultimo aspetto potrà liberare importanti risorse, ma per poter arrivare a questo risultato gli uffici di ragioneria dovranno fare un lavoro minuzioso.
Dovranno cioè strutturare il bilancio in modo che da esso si possano avere tutte le informazioni necessarie con il minimo sforzo, ovvero con degli automatismi direttamente gestibili dai software gestionali di contabilità, senza la necessità di fogli di calcolo ecc. che non consentono la dovuta continuità naturale dei flussi informativi.
Il dl fiscale 2020. Altre importanti novità derivano dalla conversione in legge del dl n. 124/2019, il cosiddetto «dl fiscale 2020» che prevede un pacchetto enti locali
Tra le principali disposizioni si segnalano:
 
  • la possibilità per i piccoli comuni di disporre l’affidamento diretto a Poste italiane del servizio di «Tesoreria e di cassa»;
     
  • l’estensione fino al 2023 dell’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi;
     
  • l’esonero per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall’obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale;
     
  • l’obbligo per gli enti locali, in deroga alla disciplina vigente, di inviare una nuova certificazione attestante il rispetto del «Pareggio di bilancio» per l’anno 2017, a rettifica della precedente, nel caso in cui la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione.
    È poi all’esame della camera dei deputati una proposta di legge volta a inserire stabilmente importanti modifiche, sia al Tuel (dlgs n. 267/2000), sia a un’altra normativa riguardante gli enti pubblici locali.
    Semplificazioni. Per l’area ragioneria in senso stretto sono da segnalare le disposizioni in materia di semplificazione dell’attività amministrativa nelle quali si stabilisce il Principio generale che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di chiedere ai comuni e alle città metropolitane la trasmissione di comunicazioni e dati già in possesso delle stesse.
    Si interviene quindi sulla Bdap (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) perché alle istituzioni nazionali e comunitarie non è più consentito di richiedere agli enti territoriali informazioni già rilevate dalla Bdap stessa. Quindi quest’ultima diviene l’unico canale attraverso cui ricevere informazioni.
    Dovrebbe venir meno anche l’obbligo delle comunicazioni e dei dati inerenti al Conto annuale del personale, qualora gli stessi siano già pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale.
    Si dispone poi l’abolizione di alcuni adempimenti contabili ritenuti superflui in ragione delle prescrizioni contenute in altre recenti normative.
    Piccoli comuni. Per i piccoli comuni (con meno di 5.000 abitanti), nel coacervo di rettifiche e rimandi normativi, è appurato che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non sono tenuti a redigere il conto economico relativo all’esercizio 2019.
    Resta l’obbligo di allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31/12/2019 secondo gli schemi di stato patrimoniale attivo e stato patrimoniale passivo.
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