21/02/2020 – Graduatorie, non c’è pace

Graduatorie, non c’è pace
 
Possibile scorrere le graduatorie vigenti anche nel caso di posti istituiti ex novo, successivamente alle graduatorie stesse. Non c’è pace per le norme che regolano il rapporto di lavoro pubblico, in particolare per gli enti locali. La legge di conversione del d.l. 162/2019 lo testimonia, con un nuovo colpo di scena. Si tratta dell’articolo 17, comma 1-bis, della legge di conversione, ai sensi del quale «per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Si tratta di una vera e propria abolizione non manifesta della previsione contenuta nell’articolo 91, comma 4, del Tuel, che prevede: «per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo». Una misura tesa a scongiurare il pericolo di scorrimenti «ad personam», finalizzati, cioè, ad assumere persone gradite alla politica. L’articolo 17, comma 1-ter, della legge di conversione del d.l. 162/2019, consente agli enti di disapplicare la previsione dell’articolo 91, comma 4. Lo scopo è consentire un’attuazione più semplice della programmazione dei fabbisogni. Tuttavia, non è dato riscontrare la correlazione tra attuazione del piano dei fabbisogni e possibilità di ampliare o modificare la dotazione organica.

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