20/11/2017 – un commento alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio

Nella tormentata materia dei diritti di rogito del Segretario Comunale si è registrata, in questi giorni,  un’ulteriore  presa di posizione favorevole  da parte della giurisprudenza del Lavoro, tutta la categoria dei Segretari Comunali è venuta piacevolmente  a conoscenza grazie ad un post, pubblicato sul proprio profilo facebook  dal Collega,  Avv. Giovanni Curaba, in servizio, a far data dal 17.07.2017, in alcuni Comuni della Provincia di Brescia, dopo oltre un quinquennio di servizio,  prestato  in diversi Comuni della  Provincia di Varese.  

Il post – accompagnato da una foto che trapela euforia e gioia allo stato puro – sintetizza in modo chiaro e lineare i contenuti della Sentenza del Giudice del Lavoro di Busto Arsizio del 13/11/2017, n. 446, che ha accolto  integralmente tutte le doglianze e richieste, oggetto del Ricorso, depositato dal Collega. 

Per le ragioni di seguito sintetizzate, la Sentenza  del Tribunale di Busto Arsizio del  13/11/2017, n. 446  può essere pacificamente  definita come “storica” per tutta la  categoria dei Segretari Comunali.

Infatti, il Giudice adito ha sconfessato la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 21/2015 non solo nella parte in cui viene statuita la non spettanza dei diritti di rogito ai Segretari Comunali di Fascia “A” e“B”, che rogano contratti  in Enti privi di Dirigenti ma anche  – ed è questa una delle peculiarità della Sentenza in questione  –  nella parte in cui il Giudice contabile ha preteso di porre  integralmente a carico del Segretario Comunale, Ufficiale rogante, oltre che l’IRAP anche la CPDEL e il TFR.

Con riferimento all’IRAP sui diritti di rogito del Segretario Comunale è stato chiarito dal Tribunale di Busto Arsizio  che  la medesima deve essere posta integralmente a carico del Comune e non del Segretario Comunale, Ufficiale rogante. Infatti,  l’art. 3, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 è chiaro nell’individuare tra i soggetti passivi dell’IRAP solo la P.A. e non i dipendenti pubblici;  tra i quali,  a buon diritto,  rientra anche  il Segretario Comunale.

Nel proprio Ricorso,  il Collega ricorrente ha richiamato  la Sentenza del TAR Sardegna n. 493 del 09/06/2016 con la quale è  stato definito “… pacifico che soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, è l’Ente pubblico” .

Operando in senso contrario – come, purtroppo, è accaduto nel caso di cui trattasi, finito nelle aule di Tribunale –  l’IRAP è stata trasformata da imposta sulle attività produttive, quale è a normativa vigente,  in imposta sul reddito del dipendente pubblico.

Con riferimento alla CPDEL e al TFR è stato chiarito dal Giudice di Busto Arsizio che : “Nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi vanno ripartiti tra Ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza,  non rinvenendosi, ad oggi, nel Nostro Ordinamento giuridico – alcuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi. Gli “oneri riflessi” devono essere ripartiti tra il Comune di …. e il Ricorrente, e non posti integralmente a carico del Segretario Comunale”.

Il Giudice del lavoro di Busto Arsizio è arrivato a tale conclusione condividendo in pieno il richiamo del Collega – contenuto nel proprio Ricorso –  al  combinato disposto degli artt. 2115 del Codice civile e 2, comma 2 della Legge n. 335/1995 e ss.mm.ii..

Ulteriori sono le peculiarità della Sentenza n. 446/2017 che  finiscono per renderla un tassello importante-  da tenere a memoria storica –  per la materia dei diritti di rogito del Segretario Comunale.

Innanzitutto, per la quarta volta in Italia, l’Ente resistente  è stato condannato al pagamento delle spese legali, sostenute dal Segretario Comunale ricorrente. In precedenza, nello stesso senso si erano orientati  il Tribunale di Potenza con la  Sentenza  n. 411 del 20.04.2017; la Corte di Appello di Brescia con la Sentenza  n. 272 del 18.05.2017 ed il  Tribunale di Parma con la Sentenza  n. 250 del 26.10.2017.

 

In secondo luogo, il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio ha statuito che ai fini dell’individuazione della base di calcolo da cui partire per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare al Segretario Comunale rogante  non può essere posto il criterio meramente interpretativo del “c.d. stipendio percepito”  ma occorre applicare lo “stipendio teorico annuo”.

Il Collega con forza  ha sottolineato  nel proprio Ricorso come l’art. 10, comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 se, da un lato,  ha innalzato da 1/3 ad un 1/5  il limite della quota massima dei diritti di rogito di  spettanza dell’Ufficiale rogante, dall’altro ha continuato ad utilizzare l’espressione “stipendio in godimento”,  prescindendo, quindi,  da ogni riferimento al periodo di effettivo servizio prestato dal Segretario Comunale presso il Comune.

L’art. 37 del C.C.N.L. del 16/05/2001 nel definire i criteri di calcolo dei diritti  di rogito non contempla affatto la “temporalizzazione del compenso spettante al Segretario rogante”  ma rinvia  semplicemente al comma 1 dello stesso art. 37, che descrive la struttura della “retribuzione” del Segretario Comunale e Provinciale.                                                                                                           Il Collega con forza ha evidenziato  nel proprio Ricorso come la “temporalizzazione del compenso spettante al Segretario Comunale rogante” contrastasse con la ratio dei diritti di rogito, che costituiscono – indipendentemente dal periodo di servizio prestato  dal Segretario presso il Comune – un ristoro sia per la specifica e peculiare  competenza che è richiesta  al medesimo nella stesura dei contratti, nei quali è parte l’Ente,   sia per le gravose personali responsabilità penali, civili e amministrative che vengono  assunte dal Segretario  Comunale nella veste di Ufficiale rogante.

 Pertanto, in sede di quantificazione dei diritti di rogito si applica il criterio dello “stipendio teorico annuo” del Segretario Comunale e non il criterio dello “stipendio percepito”, che è e rimane – come espressamente evidenziato dal Giudice  del Lavoro di Busto Arsizio con la Sentenza n. 446/2017,  “disancorato” sia dalla legge sia dalla normativa contrattuale vigenti.

Altro aspetto interessante del quale si occupa la Sentenza  n. 446 del 13/11/2017 è quello della non scomputabilità della 13^ mensilità. dalla base di calcolo da tenere in considerazione, ai fini della quantificazione in concreto dei diritti di rogito del Segretario Comunale.

La tredicesima mensilità non va scorporata dalla base di calcolo dei diritti di rogito per la semplice ragione che la  medesima  è parte integrante della retribuzione del Segretario Comunale ed i diritti di rogito hanno natura retributiva, essendo gli stessi conglobati nel trattamento complessivo del Segretario Comunale ai sensi del richiamato art. 37 del C.C.N.L. del 16/05/2011.

Nel caso di specie, il Segretario Comunale veniva chiamato a rogare in forma pubblico-amministrativa, nell’anno 2016, presso lo stesso Ente, privo di Dirigenti, sette contratti di appalto, tra  lavori e servizi.

In particolare,  dei 7 contratti in questione,  5  erano stati rogati  dal Collega in qualità di “Reggente” dell’Ente, quando godeva ancora dello status giuridico ed economico, connesso alla Fascia professionale  “C” (Periodo Aprile/Giugno 2016) mentre  i restanti 2  contratti erano stati rogati dal medesimo,  in qualità di “Titolare”  dell’Ente, quando, ormai,  era stato promosso  in fascia “B” e aveva iniziato a  godere  del relativo status.

Rispetto a questi ultimi 2 contratti, i diritti di rogito venivano, di fatto, negati dall’Ente,   appellandosi alla  Deliberazione  della Corte dei conti, Sezione  Autonomie n. 21/2015 e rinviando  sine die e in modo generico  l’adozione della Determinazione di liquidazione   ad una   auspicata interpretazione autentica dell’art. 10, comma 2 bis del D.L. n. 90/2014.

Rispetto, invece,  ai primi 5 contratti rogati  in fascia “C”, i diritti di rogito  venivano drasticamente ridotti, ai danni del Segretario  Comunale  attraverso  il ricorso  a) al criterio interpretativo del c.d. “stipendio percepito”, posto a base del calcolo dei diritti da liquidare in concreto; b) allo scorporo dalla suddetta base di calcolo della 13^ mensilità; c) al caricamento integrale sull’Ufficiale rogante non solo dell’IRAP ma anche della CPDEL e del TFR.

Le restrittive operazioni di calcolo  dei diritti di rogito venivano poste in essere dall’Ente  nella piena consapevolezza  che l’Ufficiale rogante  non avesse raggiunto nell’anno 2016  il limite legale  di 1/5 dello stipendio in godimento.

L’Ente piuttosto che  applicare “le norme vigenti” in materia  di diritti di rogito   – ex art. 10, comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 e art. 37 del C.C.N.L. 16/05/2001 –   si è   appellato con forza ed in modo ostinato  alle “interpretazioni restrittive  di  tali norme”,  partorite, a più riprese,  nella materia di cui trattasi  dall’ARAN (Orientamento 05/12/2011 – Seg 024), dal MEF (Parere del 17/06/2011), dalla Corte dei conti e  dal Ministero dell’Interno (Parere del 30/05/2013).

La Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione  Lavoro del 13.11.2017 n. 446,  rende ormai doverosa una riflessione  attenta – da parte del Legislatore nazionale –   sulla materia di che trattasi, al fine di arrestare  definitivamente un contenzioso giudiziario, che sta assumendo dimensioni preoccupanti, con dispendio di importanti  risorse economiche  sia  per i Comuni   ma anche  per i Segretari Comunali, Ufficiali roganti. 

Dall’adozione della Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 21/2015, ad oggi, sono salite a 17  le Sentenze favorevoli, pronunciate  in tutta Italia,   nella  materia dei diritti di rogito.  

Dei diciassette  Segretari Comunali  – che si sono trovati costretti ad adire il Giudice del Lavoro pur di avere riconosciuti i propri diritti  – solo 4 (quattro) però,  non hanno dovuto  sopportare,  oltre allo stress di un giudizio,  anche il peso del pagamento  delle spese legali.

Si auspica che per  gli altri colleghi  – le cui cause sono ancora  pendenti  – i Giudici aditi  seguano l’esempio recente dei Tribunali  di Busto Arsizio con la citata  Sentenza n. 446 del 13.11.2017 e  di Parma  con la Sentenza n. 250 del 26.10.2017,  con le quali –  come già sopra richiamato –  i Comuni resistenti  sono stati condannati  alle spese legali, in favore dei Segretari Comunali ricorrenti.

Qui la sentenza

 

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