20/10/2018 – Procedure negoziate, il Cds apre sull’estrema urgenza 

Procedure negoziate, il Cds apre sull’estrema urgenza 

Il Consiglio di stato, con la pronuncia n. 5766 del 8 ottobre scorso, sembra mostrare una certa apertura sul concetto di estrema urgenza in tema di utilizzo della procedura negoziata senza bando. Ricordiamo che la procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara è disciplinata dall’ art. 63 del Codice dei contratti ed è una procedura eccezionale prevista soltanto in tre casi. Fra questi è ammessa per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili e non imputabili all’ amministrazione aggiudicatrice che determinano l’ impossibilità di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette. Proprio su questo ultimo punto si innesta la recente sentenza dei giudici di palazzo Spada. Nella fattispecie, una società partecipante a una procedura di gara presenta ricorso, nei confronti di un’ Azienda sanitaria locale, per la riforma della sentenza del Tar Lazio, con cui è stato dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado, avverso l’ aggiudicazione per l’ affidamento del servizio di pulizia.

L’ Asl ha proceduto ai sensi dell’ articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, in attesa della procedura aperta da espletare a cura della regione Lazio. La società ha dedotto l’ insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per dar luogo alla procedura negoziata senza bando. A suo parere le ragioni di estrema urgenza edotte non sussisterebbero poiché la stazione appaltante ha proceduto a una proroga del servizio, accumulando un ritardo imputabile a se medesima. Inoltre, non sembra configurarsi né l’ imprevedibilità dell’ evento, né l’ impossibilità di rispettare i termini della procedura ordinaria. Chiede, quindi, l’ annullamento della gara e la sua successiva riedizione, secondo idonea procedura ordinaria. I giudici ritengono infondato tale motivo di appello, in quanto, si afferma che l’ estrema urgenza può essere data dall’ imminente scadenza del contratto e dai tempi occorrenti per il rinnovo della gara.

Il legislatore ha precisato, nella norma citata, che: le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. Al contrario, la pronuncia del massimo Consesso amministrativo sembra aprire un approccio decisamente più permissivo nei confronti delle ragioni di urgenza, sembra affermare che l’ estrema urgenza possa derivare dal «non essersi mossi in tempo». Se così fosse, la procedura di cui alla lett. c) potrebbe diventare la modalità di scelta del contraente più utilizzata.

Quante volte la carenza di attività programmatoria fa si che un contratto termini il suo periodo di efficacia e non siano state avviate le procedure per il nuovo affidamento? Occorre però contestualizzare la pronuncia di cui trattasi: in materia di sanità il dpcm del 24/12/2015 ha previsto un piano di centralizzazione degli acquisti per 14 aree merceologiche (tra cui anche le pulizie). La circolare del Mef n. 20518/2016 ha definito le misure operative disponendo che, nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti alle suddette categorie, se la gara non è ancora bandita dall’ ente del servizio sanitario, è obbligatorio ricorrere ai soggetti aggregatori presso la regione, o alla Consip.

L’ ente deve verificare la presenza di iniziative attive alle quali aderire. In assenza, se il soggetto aggregatore ha in programma un’ iniziativa, che è in fase di avvio ancorché non perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di un «contratto ponte» applicando la procedura negoziata senza bando per lo «stretto tempo necessario» all’ attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore o da parte di Consip. Nel caso di specie sussistono proprio tali condizioni, avendo la Regione Lazio previsto l’ espletamento della gara, in tempi tali da giustificare la convinzione nell’ Asl di poterne fruire e quindi di essere persuasa, non solo di non doversi, ma di non potersi attivare per la scelta in proprio del contraente. Pertanto, la citata sentenza, lungi dal giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza bando, laddove vi sia una carente programmazione, semmai permette di individuare l’ estrema urgenza allorquando un’ amministrazione si trova a subire, suo malgrado, di altrui lacunose pianificazioni.

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