20/09/2019 – Per chi tarda ad approvare il bilancio consolidato scatta il blocco delle assunzioni

Blocco delle assunzioni per i ritardatari
Per chi tarda ad approvare il bilancio consolidato scatta il blocco delle assunzioni. La sanzione è prevista dall’art. 9, comma 1-quinquies, del dl 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016. Tale previsione comporta che i reclutamenti devono essere congelati dal 1° ottobre fino alla data di effettiva approvazione consiliare del consolidato. Formalmente, dunque, fino al 30 settembre gli enti sono liberi di assumere, mentre per contro chi non ha assunzioni da effettuare a breve può prendersela comoda.
La stessa penalità è prevista in caso di mancata trasmissione entro il successivo termine di 30 giorni dall’approvazione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap). Al riguardo, consigliamo di verificare prima del passaggio in consiglio e del conseguente invio che gli schemi siano correttamente compilati e che non vi siano errori di quadratura o altre incongruenze che renderebbero necessaria una riapprovazione, con conseguente allungamento dei tempi (anche perché in tal caso sarebbe necessario coinvolgere nuovamente i revisori).
Il blocco opera a qualsiasi titolo ed è rafforzato dal divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione. Tale previsione, di carattere evidentemente sanzionatorio, impedisce anche il ricorso alla possibilità di utilizzare risorse umane mediante il ricorso ad istituti quali comandi e distacchi (cfr. Corte dei conti, sezione regionale Abruzzo, deliberazione 9 giugno 2017, n. 103). Infime, ricordiamo che il rapporto fra immobilizzazioni e debiti da finanziamento risultante dal consolidato deve essere superiore alla soglia di 2 per consentire, in base al comma 866 della legge 205/2017, di destinare, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali a finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento. Per gli enti interessati a tale disposizione, tale paletto può anche condizionare le scelte operate in sede di definizione del peri metro, rendendo conveniente l’eventuale inclusione facoltativa di alcuni soggetti.

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