20/09/2019 – Incentivi, non in ordine sparso – Serve un coordinamento per evitare difformità applicative

Parere del Cds sullo schema di regolamento per la ripartizione ai tecnici della p.a.
Incentivi, non in ordine sparso
Serve un coordinamento per evitare difformità applicative
Pagina a cura di Andrea Mascolini
È necessario un incisivo coordinamento sull’attuazione delle norme sugli incentivi ai tecnici delle amministrazioni previsti dal codice appalti per evitare difformità applicative, oltre ad un attento confronto con la disciplina previgente; necessaria anche l’integrazione con l’analisi di impatto sulla regolazione e con la bollinatura. È quanto ha precisato il Consiglio di stato nel parere interlocutorio n. 2368 della sezione consultiva per gli atti normativi emesso il 9 settembre 2019 n. 2368 sullo schema di regolamento recante «Norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», trasmesso dal ministero delle infrastrutture al Consiglio di stato il 5 luglio 2019.
Si tratta di uno dei primi casi applicativi dell’art. 113 del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016, come modificato nel 2017 e poi integrato nel dalla legge di bilancio 2018. Lo schema è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti e dal Mef, oltre che dalla contrattazione con i sindacati.
I giudici della sezione consultiva hanno premesso che si tratta di una bozza di provvedimento che «riveste indubbiamente un considerevole rilievo, in primo luogo per la specialissima importanza e il predominante peso che il Mit riveste nel campo dei lavori pubblici e inoltre perché esso dovrebbe costituire un essenziale parametro in vista della prossima adozione di analoghi atti da parte degli altri ministeri e delle altre amministrazioni aggiudicatrici».
In relazione al fatto che l’art. 113 del Codice determinerà l’emanazione di un numero prevedibilmente elevato di regolamenti da parte delle numerose amministrazioni pubbliche aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture, il parere evidenzia in primo luogo «la necessità dell’esercizio di un incisivo ruolo di coordinamento di tali regolamenti da parte della presidenza del consiglio e in particolare del suo Dagl, onde evitare che le singole amministrazioni affrontino la tematica in esame, per così dire, in ordine sparso».
Nel merito dei contenuti i giudici hanno rilevato «la mancanza di relazione tecnica, ovvero di bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato, ovvero della attestazione della mancanza di oneri derivanti dalla sua applicazione». E sì vero che vi è un parere espresso dall’Ufficio legislativo del ministero dell’economia e delle finanze, cui peraltro nella sostanza lo schema in esame si attiene, ma le mancanze «devono essere sanate». Questo, si legge nel parere, assume rilievo soprattutto per quanto riguarda la mancanza della relazione di Air: «l’analisi di impatto della regolazione avrebbe potuto fornire utili elementi ai fini della valutazione della congruità della disciplina sottoposta, tanto più ove fosse stato operato un opportuno confronto con gli effetti prodotti finora dalla disciplina che il testo in esame mira ad abrogare (d. m. n. 17 marzo 2008, n. 84)». Visto che la materia è poco mutata, per i giudici «resta utile un attento raffronto tra il regime anteriore e quello che viene introdotto con il nuovo regolamento».
 
Non risulta poi conforme alla norma la procedura adottata per la redazione dello schema visto che, si legge, «dall’esame degli atti, pare doversi desumere che nel caso in esame la contrattazione abbia preceduto la predisposizione dello schema di regolamento, e che quest’ultimo si sia limitato a recepirne i contenuti». Di fatto si ricomincia da capo.

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