20/07/2018 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 luglio 2018

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 luglio 2018

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

La Giurisprudenza Consultiva

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– In assenza di un’espressa previsione di legge, non è consentito procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario, con distribuzione del conseguente ripiano in un arco di tempo trentennale, per porre rimedio a criticità diverse da quelle espressamente previste dalla legge. L’art. 1, comma 848, legge di bilancio 2018, non ha abolito il generale principio di unicità dell’operazione di riaccertamento straordinario e costituisce una norma non applicabile, in via estensiva/analogica, al di fuori delle circoscritte ipotesi espressamente previste. Fermo restando l’obbligo di dare attuazione a quanto disposto dalla Corte dei conti in applicazione dell’art. 148-bis del TUEL, qualsiasi diversa misura correttiva dovrà essere adottata con gli strumenti ordinari previsti dalla legge.

Corte dei conti-Puglia, delibera 21 giugno 2018, n. 97

– Il giudice dei conti individua le modalità di calcolo della popolazione residente ai fini dell’applicazione del sistema dei controlli di cui agli arttt. 147147-bis147-ter e 148 del TUEL, pronunciandosi se la popolazione residente va calcolata sulla base dell’ultimo censimento (art. 37, comma 4, TUEL) o sulla base dei dati Istat del penultimo anno antecedente, ex art. 156, comma 2, TUEL: condividendo precedenti arresti pretori nonché la ratio del sistema dei controlli e dei diversi modelli delineati sul piano astratto dalla legge (uno schema base per i comuni fino a 15.000 abitanti e uno schema più articolato e complesso per i comuni sopra i 15.000 abitanti), la Sezione ancora il metodo di calcolo della popolazione residente al criterio dinamico del dato Istat del penultimo esercizio antecedente piuttosto che a quello statico dell’ultimo censimento.

Corte dei conti-Abruzzo, delibera 28 giugno 2018, n. 110

– Il debito derivante da sentenze emesse dal giudice tributario di condanna delle p.a. al rimborso di somme non dovute a favore dei contribuenti, non si sottrae all’obbligo di riconoscimento disciplinato dall’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 4 luglio 2018, n. 210

– Il giudice dei conti si esprime sulla corretta contabilizzazione dei proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare disponibile ai sensi dell’art. 56-bis, comma 11, D.L. n. 69 del 2013, convertito dalla L. n. 98 del 2013, nella formulazione conseguente all’integrazione disposta dall’art. 7, comma 5, D.L. n. 78 del 2015.

Corte dei conti-Marche, delibera 11 luglio 2018, n. 32

PERSONALE E PREVIDENZA

– Il giudice dei conti esprime un motivato avviso sulla possibilità o meno di procedere all’attivazione del progetto “cantieri di lavoro” finanziato dalla Regione mediante utilizzo di soggetti disoccupati, nonostante l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale per il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2015.

Corte dei conti-Friuli Venezia Giulia, delibera 21 giugno 2018, n. 31

– Ai fini dell’applicabilità all’istituto del comando dei vincoli dell’art. 9, comma 1-quinquiesD.L. n. 113 del 2016, si deve concludere che il legislatore ha inteso vietare qualsivoglia erogazione di spesa per il personale in quanto la norma, riferendosi specificamente al caso di enti territoriali inadempienti nell’approvazione dei documenti contabili fondamentali, ha precluso l’assunzione di ogni onere economico relativo alle spese per il personale, gravante su di una singola e determinata amministrazione, disinteressandosi della “natura” finanziariamente neutra o meno della tipologia di spesa. Infatti, se le spese conseguenti al comando di personale appaiono “neutre” e consentite in una visione “comparatistica” tra le p.a. e insuscettibili di produrre un incremento della spesa pubblica globale, le stesse, riguardate sub specie di un’amministrazione inadempiente nell’approvazione di documenti contabili fondamentali, sono incompatibili col divieto introdotto dall’art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113 del 2016.

Corte dei conti-Puglia, delibera 21 giugno 2018, n. 98

– Il Sindaco di un comune di nuova istituzione pone i seguenti quesiti: – se si possa procedere all’assunzione di personale nell’ambito dei limiti previsti dall’art. 9, comma 36, D.L. n. 78 del 2010, per raggiungere una dotazione indispensabile allo svolgimento di funzioni istituzionali del Comune; – se sia da ritenersi applicabile all’Ente, previo parere ministeriale, l’art. 1, comma 450L. n. 190 del 2014, norma specifica per comuni di nuova istituzione nati a seguito di fusione. La risposta ai quesiti non può prescindere dall’evidenziare che l’istituzione del Comune richiedente è stata oggetto di un ampio contenzioso innanzi al giudice amministrativo sfociato in un’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale sulla legittimità degli artt. 12 e 3L.R. Piemonte n. 1 del 2013, in relazione agli artt. 8197 e 119 Cost. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 171 del 2014, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate. La Sezione ritiene di non potersi discostare dall’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale: ciò significa che, riconosciuta la facoltà assunzionale prevista dall’art. 9, comma 36, D.L. n. 78 del 2010, resta fermo il limite del principio d’invarianza di spesa a livello di macroarea, principio la cui osservanza sarà verificata dalla Sezione nei controlli sui comuni coinvolti. In merito al secondo quesito, la Sezione ritiene che l’art. 1, comma 450, lett. a), L. n. 190 del 2014, in quanto norma speciale e di favore prevista solo per le ipotesi di fusione tra i Comuni, non trovi applicazione a casi diversi, come quello di specie.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 26 giugno 2018, n. 75

– L’art. 20, comma 14, D.Lgs. n. 75 del 2017, non può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori socialmente utili per i quali il Comune utilizzatore non ha stipulato convenzioni.

Corte dei conti-Abruzzo, delibera 28 giugno 2018, n. 111

– Le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l’aggiornamento teorico dei valori minimi e massimi (art. 15, comma 2, CCNL comparto Funzioni locali 21 maggio 2018), devono osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017.

Corte dei conti-Lombardia, delibera 2 luglio 2018, n. 200

– La L.R. Sardegna n. 1 del 2018art. 2, ha avviato il programma LavoRas che include l’attivazione di cantieri occupazionali in favore di lavoratori socialmente utili: è un programma integrato per il lavoro, finanziato con risorse regionali, nazionali e comunitarie destinato all’incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Il parere concerne un intervento affidato a un ente locale sulla base di una lista di lavoratori indicati dalla Regione e un finanziamento per sostenere progetti nell’ambito di prevenzione degli incendi, dissesto idrogeologico e contrasto alle discariche abusive. In sostanza la Regione, nell’ambito delle funzioni di competenza ed al fine precipuo della salvaguardia dei livelli occupazionali, nell’ambito di un programma plurifondo coordinato col sostegno dell’U.E., eroga finanziamenti agli enti locali per realizzare progetti di sostegno occupazionale. L’ambito discrezionale dei comuni è piuttosto limitato, in quanto è predeterminato l’elenco dei soggetti destinari e la tipologia delle attività da realizzare, per cui si può intravedere una sorta d’avvalimento da parte della Regione degli enti che andranno a realizzare i progetti. Tanto premesso, va inquadrata la questione nell’ambito delle regole per il contenimento della spesa di personale sostenuta dagli enti locali. Al riguardo, il limite ex art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, per il personale a tempo determinato, può essere derogato con riguardo ai lavoratori socialmente utili e ai cantieri di lavoro, se il loro costo è coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’U.E. Resta da verificare se nella fattispecie in esame s’imponga o meno il rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 557L. n. 296 del 2006, trovandosi davanti a interventi che vedono l’ente locale come esecutore di un programma d’attività avviato dalla Regione nell’ambito di una pluralità di funzioni di propria competenza. L’assoggettamento al vincolo generale riguardante l’andamento complessivo della spesa di personale potrebbe non attagliarsi alla fattispecie in esame in quanto frustrerebbe l’attuazione di un programma regionale da realizzare anche col sostegno comunitario, ove gli enti locali hanno un ruolo sostanzialmente esecutivo. Inoltre, va considerato che l’ente locale non attinge le risorse per il finanziamento dei predetti cantieri dal fondo unico per il funzionamento dell’amministrazione (alimentato dalla Regione) e che la provvista finanziata dalla Regione ha carattere occasionale con vincolo di destinazione alla realizzazione di specifici progetti. Va poi evidenziato che il confronto storico tra aggregati di spesa, di cui all’art. 1, comma 557-quaterL. n. 296 del 2006, dovrebbe in linea di principio essere riferito all’insieme delle componenti stabili e ordinarie che compongono la spesa per il personale, e riguardare valori tra loro omogenei senza essere influenzato da dinamiche solo temporanee e del tutto occasionali che ne altererebbero la serie storica. La Corte ritiene che il ricorso a soggetti disoccupati nell’ambito di “cantieri di lavoro” previsti dal programma LavoRas, realizzi un intervento a carattere socio assistenziale sostanzialmente rientrante nell’ambito funzionale della Regione seppure col conferimento di risorse all’ente locale; inoltre, la durata limitata dell’intervento non è suscettibile di determinare un aumento stabile della spesa corrente e un conseguente irrigidimento del bilancio, ma è un’operazione neutra in termini di sostenibilità a regime. Resta impregiudicata la necessità che la spesa per il personale sopportata per il funzionamento della p.a. locale rimanga contenuta nel corso degli anni mediante il raffronto delle sue componenti ordinarie. A sostegno dell’illustrata soluzione si rileva che anche con riguardo alla computabilità della spesa sostenuta per i cantieri di lavoro nell’ambito dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78 del 2010, il limite di spesa non trova applicazione nell’ipotesi di finanziamenti specifici aggiuntivi (quindi, anche regionali) o di risorse assegnate dall’U.E.

Corte dei conti-Sardegna, delibera 4 luglio 2018, n. 31

– In merito alla normativa introdotta dal C.C.N.L. 21 maggio 2008-personale non dirigente degli enti locali, il giudice rappresenta che l’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75 del 2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art. 67, comma 2, del C.C.N.L. richiamato. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n. 5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica.

Corte dei conti-Puglia, delibera 5 luglio 2018, n. 99

Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali

CONTABILITA’ E CONTROLLI

– Richiesta dati relativi ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione dell’esercizio 2017. Questionario e istruzioni per la compilazione.

Corte dei conti-Sez. Autonomie, nota 9 luglio 2018, prot. 1296/2018

– Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2017 (ai sensi dell’art. 148D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL).

Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera 10 luglio 2018, n. 14/SEZAUT/2018/INPR

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