20/06/2019 – AranSegnalazioni – Newsletter del 19/6/2019

AranSegnalazioni – Newsletter del 19/6/2019

Corte Costituzionale

Sentenza n. 138 del 6/6/2019

Pubblico impiego – trattamento giuridico ed economico di dipendenti pubblici – competenze esclusive del legislatore statale – illegittimità costituzionale delle leggi Provincia autonoma di Bolzano e Regione autonoma Trentino-Alto Adige

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale – con riferimento agli artt. 81 e 117 comma 2 lett. l) e o) della Costituzione – delle seguenti norme: art.1 comma 3, art. 2 e art. 17 comma 2 legge Provincia autonoma di Bolzano n. 9/2017 (Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale); art. 1 legge Provincia autonoma di Bolzano n. 1/2018 (Norme in materia di personale); art. 4 comma 1 terzo periodo e comma 3 legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 11/2017 (Legge regionale di stabilità 2018). Tali norme infatti incidono in due materie di competenza esclusiva statale quali l’ordinamento civile e la previdenza sociale, alcune di esse offrendo: “copertura normativa alle erogazioni avvenute in forza di meccanismi retributivi e previdenziali adottati dalla Provincia autonoma in violazione di norme imperative contenute nella legislazione esclusiva statale….altri a seguito di meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell’indennità di direzione in assegno personale”. Ricordano infatti i giudici che a seguito della privatizzazione del pubblico impiego la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, rientrano anche i dipendenti delle Regioni – compete esclusivamente al legislatore statale, rientrando nella materia ordinamento civile.

Vai al documento

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 14069 del 23/5/2019

Pubblico impiego – licenziamento disciplinare – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte rigetta il ricorso presentato da un dipendente dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, avverso il suo licenziamento disciplinare. I giudici costruiscono il loro percorso argomentativo basandosi su alcuni importanti principi di diritto in materia, richiamati nella sentenza.

Vai al documento

Corte dei Conti

Sezione Regionale controllo Lombardia n. 226/2019

Enti Locali – Esclusione oneri contrattuali da spesa personale 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio interviene in merito alla possibilità di escludere gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, ai fini del computo della spesa di personale. I giudici ribadiscono l’orientamento consolidato della magistratura contabile secondo il quale il principio ermeneutico da valorizzare è costituito “dalla cogenza degli oneri economici derivanti dalla contrattazione collettiva” e dalla conseguente carenza di spazi di discrezionalità in capo all’amministrazione locale; in particolare, i giudici evidenziano che: “la carenza di discrezionalità dell’amministrazione nel riconoscere gli emolumenti aventi origine nei c.d. rinnovi contrattuali ovvero il loro essere non affatto riconducibili ad una volontà dell’ente locale, finalizzata ad espandere la spesa per il personale, non può che determinare l’esclusione della computabilità di tali oneri nel limite di spesa” (in tal senso Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n 19/2018/QMIG; Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n 2/2010/QMIG; Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Abruzzo, n. 121/2018/PAR).

Vai al documento

 

Corte dei Conti

Sezione Regionale controllo Toscana n. 215/2019

Enti Locali – Capacità assunzionale – Calcolo resti

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili, si sono espressi relativamente alla corretta individuazione della capacità assunzionale dell’Ente per l’esercizio in corso, con particolare riferimento ai resti assunzionali maturati. Il Collegio evidenzia che trovano applicazione i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie in base ai quali: “nell’ambito della determinazione della capacità assunzionale degli Enti, questa vada determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali”. Inoltre, i resti assunzionali, a parere dei giudici, dovranno essere calcolati “in base al regime normativo vigente al momento di cessazione del personale dal servizio, avuto riguardo al triennio precedente e solo se non utilizzati” (in tal senso Sezione delle Autonomie, delib. 28/SEZAUT/2015/QMIG; SEZAUT. delib. n. 25/ /2017).

Vai al documento

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto