20/04/2020 – Serve un argine immediato alle ordinanze manzoniane dei sindaci

Serve un argine immediato alle ordinanze manzoniane dei sindaci
 
Il caos normativo ormai ampiamente denunciato prosegue senza sosta. Insieme al conflitto permamente tra regioni e Stato, il proliferare senza alcuna misura delle ordinanze sindacali contribuisce a creare una situazione grottesca anche più delle autocertificazioni.
L’articolo 3, comma 2, del d.l. 19/2020, con specifico riferimento alle intemperanze di troppi sindaci, ha inteso proprio limitarle, disponendo quanto segue: “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, ne’ eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1“.
Nonostante la chiara previsione, si assiste sgomenti all’emanazione di ordinanze come questa:
Che si tratti di un’ordinanza in violazione chiarissima del citato articolo 3, comma 2, del d.l. 19/2020 non vi è dubbio alcuno. Nessuna disposizione statale consente a nessun sindaco di ingerirsi nel libero scambio delle merci, fissando limiti minimi di importo per gli acquisti o condizioni per la vendita di prodotti da banco nelle farmacie.
Un’ordinanza simile, in piena violazione anche delle previsioni dell’articolo 50 del d.lgs 267/2000, che consente ai sindaci di intervenire con misure sanitarie e non esondanti verso addirittura la regolamentazione forzosa del mercato, non solo è da considerare inefficace, ma del tutto nulla.
Il problema, purtroppo, è ancora una volta l’assenza dei controlli. La previsione dell’articolo 3, comma 2, del d.l. 19/2020 mostra tutte le carenze non solo di un folle sistema delle autonomie derivante dal micidiale combinato disposto del Titolo V della Costituzione e di un testo unico degli enti locali che attribuisce troppi e troppi ampli poteri ai sindaci, ma, soprattutto, dalla devastante abolizione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali.
Un’ordinanza come quella esemplificata semplicemente non dovrebbe mai nemmeno essere pubblicata. Gli apparati amministrativi dei comuni, tra segretari comunali schiacciati dallo spoil system, revisori dei conti con poteri limitati a poche attività di bilancio, dirigenti e responsabili di servizi spesso cooptati senza concorso direttamente dai sindaci, troppo spesso non hanno nè forza, nè autorevolezza per impedire intemerate come questa; lo spoil system, del resto, spesso contribuisce a creare un apparato appositamente scelto per voltarsi dall’altra parte o addirittura assumere un atteggiamento di partigianeria, cioè, di parte, sostenendo a spada tratta ogni intemperanza dell’organo di governo.
Uffici di controllo preventivo, alle dipendenze funzionali della Corte dei conti, con rotazione almeno biennale dei componenti e collocati in territori lontani da quelli degli enti oggetto di controllo, sono necessari per evitare che l’ordinamento sia costantemente vulnerato da migliaia di atti dei comuni in aperta violazione di norme e regole.
E’ un problema che si pone da anni, ma che l’emergenza ha ormai evidenziato senza alcun tema di smentita o di prova contraria.
E’ tempo di intervenire. Ordinanze che impongano addirittura l’importo di scontrini, hanno passato il segno. E andrebbe il tutto anche corroborato dalla previsione di responsabilità individuali di chi istruisce, senza evidenziare le illegittimità, provvedimenti simili.

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