20/04/2020 – Appalti pubblici: il contratto scaduto non può essere rinnovato tacitamente e la proroga è ammessa solo in circostanze eccezionali

Appalti pubblici: il contratto scaduto non può essere rinnovato tacitamente e la proroga è ammessa solo in circostanze eccezionali
 
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, una volta scaduto il contratto in essere, l’Amministrazione, ove necessiti ancora dello stesso tipo di prestazioni, è tenuta a bandire una nuova gara, atteso che, per un verso, non è consentito il rinnovo tacito del contratto, e, per un altro verso, la proroga del medesimo costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile – se già previsto dalla lex specialis – solo qualora non sia possibile, per ragioni non imputabili ad essa Amministrazione, attivare tempestivamente i necessari meccanismi concorrenziali (nel caso di specie, erano state accordate ben cinque proroghe, sostanzialmente risoltesi in altrettanti affidamenti diretti).

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