20/02/2023 – Escussione della garanzia provvisoria per sopravvenienza dell’interdittiva antimafia. Pronuncia del TAR Bari.

 La sopravvenienza dell’interdittiva antimafia consente l’escussione della garanzia provvisoria, perché questa tutela dalla mancata sottoscrizione del contratto, dopo il provvedimento di aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto che sia riconducibile all’affidatario, tra i quali l’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede espressamente anche l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva; non consente, invece, l’escussione della garanzia definitiva, perché quest’ultima ha la funzione di tutelare l’Amministrazione da inadempienze contrattuali in senso stretto.

TAR Bari, Sez. II, sent. del 10 febbraio 2023, n. 291.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto