20/02/2020 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 febbraio 2020

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 febbraio 2020
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
 
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– La disciplina dell’istituto del baratto amministrativo prevista dall’art. 190D.Lgs. n. 50/2016, non è suscettibile d’interpretazione analogica e può essere applicata alle sole ipotesi di riduzione e/o estinzione di crediti di natura tributaria; unico ulteriore spiraglio di applicazione possibile, nell’ambito della discrezionalità degli enti territoriali espressa in sede di adozione della disciplina attuativa dell’istituto, riguarda le “prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost.”, ovvero quelle entrate che, pur non avendo espressamente natura tributaria, sono imposte unilateralmente dall’Amministrazione (ad esempio, il Cosap-canone per l’occupazione di suolo pubblico, piuttosto che il CIP-canone per le iniziative pubblicitarie).
 
– Gli enti pubblici, fra i quali si annoverano i comuni, hanno la capacità di donare, anche se gli atti di liberalità da essi compiuti devono necessariamente avere di mira un fine di pubblico interesse. Le finalità istituzionali concernenti la gestione dei beni pubblici sono previste dal legislatore in varie disposizioni normative da cui si evince la necessità che la gestione dei beni pubblici e la relativa cessione, sia orientata al rispetto dei principi di economicità, adeguatezza, proporzionalità e gestione produttiva dei beni stessi, anche qualora siano individuate forme alternative o sussidiarie di valorizzazione a salvaguardia dell’interesse pubblico. Costituiscono corollario di tale principio le norme contenute nell’art. 3, comma 1, R.D. n. 2440/1923, nell’art. 12, comma 2, L. n. 127/1997, nel D.L. n. 351/2001, nell’art. 3, comma 18, L. n. 350/2003, nell’art. 58D.L. n. 112/2008, nell’art. 56-bis, comma 11, D.L. n. 69/2013, nonché i criteri di valutazione e contabilizzazione dei beni. Conseguentemente, la possibilità di effettuare una donazione modale, piuttosto che un diverso atto traslativo della proprietà, rientra nell’esclusiva competenza e responsabilità dell’amministrazione che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se la cessione gratuita del bene in questione realizza la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un interesse pubblico.
 
– Una previsione normativa formulata per un contratto di locazione (in specie, la riduzione del 15%, prevista dall’art. 3, comma 4, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, come modificato dal D.L. n. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014, ai canoni di locazione passiva o alle indennità corrisposte dalle p.a. per utilizzi in assenza di titolo) non può trovare applicazione per la fattispecie, non sovrapponibile, di un rapporto di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, attesa la loro diretta destinazione alla realizzazione di interessi pubblici. La norma, in ogni caso, non pare applicabile nell’ipotesi in cui il rapporto intervenga tra due p.a., atteso che l’effetto pratico ottenuto sarebbe del tutto neutro rispetto all’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, essendo di assoluta evidenza che l’inserzione automatica ex art. 1339 c.c. di una tale clausola nel rapporto intercorrente tra due p.a., pur comportando per l’una un risparmio nella misura del 15% di quanto corrisposto in precedenza, per l’altra comporterebbe, in egual misura, un minor introito.
 
– Deve ritenersi la perdurante vigenza dell’art. 3L. n. 56/1987; in considerazione del mutato quadro normativo riferimento, il coinvolgimento dei comuni nella partecipazione alle spese e agli oneri per il funzionamento dei centri per l’impiego dovrà essere regolato in base al principio di leale collaborazione e cioè su base consensuale.
 
PERSONALE E PREVIDENZA
– Il giudice dei conti esprime parere in ordine alla stabilizzazione di personale.
 
– In caso di precedente licenziamento a causa di mancato superamento del periodo di prova, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 487/1994, che impone il divieto d’accesso al pubblico impiego per coloro che siano già stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una p.a. per persistente insufficiente rendimento.
 
– Il giudice dei conti illustra il principio di riduzione dei costi del personale.
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
 
– Approvazione del programma di controllo anno 2020.
 
– Approvazione programma di attività della Sezione di controllo per l’anno 2020.
 
– Programma delle attività per l’anno 2020 (art. 5, comma 2, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti).
 
– Programma delle attività della Sezione regionale di controllo per le Marche per l’anno 2020.
 
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– Nei procedimenti con rito abbreviato il computo delle spese di lite deve essere effettuato secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla statuizione finale e, pertanto, le stesse devono essere rideterminate nella medesima percentuale pagata dal convenuto per la definizione del giudizio.
 
– In caso di danno erariale causato da illecito permanente, la prescrizione inizia a decorrere dal momento del pagamento di ciascuno dei ratei saldati a cadenza periodica. L’azione amministrativa si può ritenere vincolata solo quando è la legge a identificare tutti gli elementi del comportamento in cui si estrinseca il potere amministrativo; pertanto un atto negoziale per sua natura non può ricadere nella categoria degli atti dovuti o vincolati.
 
– Va contestato il danno erariale al convenuto che, consapevolmente, ha percepito retribuzioni non dovute pur avendo egli adempiuto agli obblighi di servizio impartiti dal superiore gerarchico e, pertanto, non sussiste, nella specie, ipotesi di indebito oggettivo rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
 
– Non sussiste la giurisdizione del giudice contabile nel caso di giudizio ad istanza di parte, qualificato come accertamento negativo di responsabilità, qualora l’istanza si basi su contestazioni riconducibili alla fase esecutiva di un giudizio di responsabilità già definito sul presupposto che tutte le contestazioni sull’esistenza o meno di un valido titolo esecutivo e sulla sua eventuale sospensione possono riguardare soltanto la legittimità dell’esecuzione, ma non la giurisdizione, la quale è attribuita sempre al giudice ordinario.
 
– Non si configura la qualifica di amministratore di fatto in capo a chi compie attività sussumibili nell’ambito di quelle dirigenziali, non connotate dalla commistione nell’impresa e dalla spendita del nome nelle relazioni esterne, in quanto non è configurabile lo svolgimento di un’attività gestoria.
 
– Ai fini della violazione dell’obbligo di esclusiva nel rapporto di impiego del dipendente pubblico non assume rilievo la contestazione afferente allo svolgimento di attività di amministratore di un’associazione riconosciuta, in quanto prestata a titolo gratuito.
 
– A conclusione di un giudizio di responsabilità amministrativa, il giudice dei conti fornisce utili indicazioni sulla concreta applicazione delle regole per l’incentivazione dei titolari di posizione organizzativa con compensi ulteriori rispetto alle indennità di posizione e di risultato.
 
– Un Dirigente è stato condannato a risarcire il danno erariale causato per essersi autoliquidato acconti della retribuzione di risultato in mancanza del previo giudizio positivo sulla performance da parte dell’Organismo interno di valutazione (OIV).

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