20/02/2020 – Il TAR ammette il rimborso delle spese legali del dipendente assolto in un giudizio penale nonostante il parere contrario dell’Avvocatura

Il TAR ammette il rimborso delle spese legali del dipendente assolto in un giudizio penale nonostante il parere contrario dell’Avvocatura
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone, Gianluca Popolla – Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
 
Un dipendente pubblico non contrattualizzato ha agito per l’annullamento della determinazione con la quale l’amministrazione di appartenenza ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese legali da lui sostenute in occasione di un procedimento penale per fatti avvenuti in servizio. Le imputazioni a suo carico erano per i reati di concussione e di falso ideologico, reati per cui veniva assolto in primo grado (concussione) e in appello (falso ideologico), passando poi tali sentenze in giudicato. Pertanto il ricorrente richiedeva all’ente la rifusione delle spese legali da lui sostenute ai sensi dell’art. 18D.L. n. 67/1997, istanza respinta sia per il parere negativo dell’Avvocatura di Stato che per la condotta del ricorrente ritenuta dall’Amministrazione “opaca e non conforme ai doveri d’ufficio”. Non ritenendo corretta la decisione assunta dall’ente il dipendente pubblico ha presentato ricorso al TAR.
Le motivazioni del ricorso
Il dipendente ha dedotto le censure di violazione di legge ed eccesso di potere, inoltre ha eccepito la tardività del deposito dell’amministrazione, eccezione accolta dal Tribunale che pertanto non ha tenuto conto della nota depositata.
Il ricorrente ha sottolineato che il diritto di rimborso ex art. 18D.L. n. 67/1997 si configura alla sussistenza di due presupposti, la connessione dei fatti di causa con l’espletamento del servizio o di obblighi istituzionali e una sentenza che concluda il giudizio escludendo la sua responsabilità, aggiungendo che il parere dell’Avvocatura non può esprimersi sui presupposti ma solo sul quantum del rimborso. Quest’ultimo assunto non è stato accolto dal TAR, che ha sancito come l’Avvocatura sia pienamente legittimata a fornire un giudizio sui presupposti in virtù della sua natura di organo di consulenza legale dell’Amministrazione ex art. 13R.D. n. 1611 del 1933 (in tal senso T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, sent. n. 32113/2010), pertanto tale parere può essere acquisito e tenuto in considerazione dall’Amministrazione anche ai fini della valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il rimborso delle spese legali sostenute, come accaduto nel caso di specie.
Il ricorrente ha poi sostenuto l’esistenza del nesso di causalità, motivandone la sussistenza in relazione al tipo di reato contestatogli, appartenente alla categoria dei reati propri. La Corte non ha condiviso tale tesi e ha affermato che “il nesso di c.d. «occasionalità necessaria» non può essere ridotto al mero possesso della qualifica di pubblico ufficiale” (Cons. Stato, Sez. II, parere n. 1850/2014), occorrendo a tal fine l’ulteriore elemento per cui “le condotte poste in essere rappresentino anche un assolvimento diligente dei propri obblighi e compiti istituzionali”. In tal senso il TAR ha ravvisato un vizio di difetto di istruttoria e erroneità dei presupposti poiché il parere dell’Avvocatura ha legato il giudizio sulla condotta del ricorrente alle affermazioni del giudice di primo grado, assunti superati da quanto affermato dalla Corte di Appello che ha ritenuto priva di movente l’imputazione del falso ideologico.
Sebbene la sentenza della suddetta Corte fosse con formula dubitativa, punto su cui poggia la tesi dell’Amministrazione, quest’ultima non ha preso in considerazione le risultanze probatorie in quella sede emerse, il Tribunale ha infatti ricordato che “se è vero che, in linea di principio, l’amministrazione nell’accertamento dei fatti è libera di valutarli anche differentemente dal giudice penale, quando si tratti tuttavia di interpretare gli esiti di un processo penale, essa ha l’obbligo di tener in conto tutte le risultanze processuali, anche al solo fine di eventualmente disattenderle, e non può valorizzarne solo alcune”.
La deliberazione del TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda-Ter) per quanto sopra esposto ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato il provvedimento impugnato ai fini di una nuova valutazione dell’istanza di rimborso di parte ricorrente.

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