20/02/2019 – Procedura selettiva riservata al personale dell’Ente

Procedura selettiva riservata al personale dell’Ente

 

Nel Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione di quattro dipendenti di categoria C, mediante procedura selettiva riservata al personale dell’Ente ai sensi dell’art. 22, comma 15D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Si chiede di conoscere, alla luce di quanto stabilito dall’art. 12C.C.N.L. 21 maggio 2018 ed in particolare dal combinato disposto dei commi 1, 2, 3 e 8, se alla progressione verticale nella categoria C possono partecipare tutti i dipendenti di categoria B, siano essi di accesso B1 o B3, o se possano parteciparvi solo i dipendenti di accesso B3.

a cura di Maria Grazia Vivarelli

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 all’art. 22, comma 15 stabilisce che “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore”.

Il C.C.N.L. 21 maggio 2018, Funzioni locali contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016-2018, all’art. 12 stabilisce che “1. Si conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall’art. 3 del c.c.n.l. del 31 marzo 1999, con le modifiche di seguito riportate. 2. Il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, salvo che per i profili della categoria B di cui all’art. 3, comma 7, del c.c.n.l. del 31 marzo 1999, come sostituito dal comma 3 del presente c.c.n.l., e di cui all’Allegato A, paragrafo “categoria B”, ultimo periodo, del medesimo c.c.n.l., che resta pertanto confermato. 3. L’art. 3, comma 7, del c.c.n.l. del 31 marzo 1999è sostituito dal seguente: “Nell’Allegato A sono altresì indicati, per la categoria B, i criteri per la individuazione e collocazione di particolari profili professionali, per i quali l’accesso dall’esterno avviene nella posizione economica B3″. 8. In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione dei profili della categoria B di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica”.

L’ARAN con parere “RAL_1370_Orientamenti Applicativi” nel sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali” ha stabilito che, fermo restando l’unicità della categoria B , nell’ambito della stessa, accanto a profili con trattamento stipendiale iniziale collocato nelle posizioni economiche B1, è previsto (art. 3, comma 7, ed Allegato A del CCNL del 31 marzo 1999) anche un altro profilo per il quale, in considerazione della sua specificità e maggiore complessità, è previsto un trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica B3; anche se si tratta di profilo inserito nella medesima categoria B, si è pur sempre in presenza di “mestiere” diverso cui sono correlati trattamenti stipendiali iniziali diversi; per quello che qui rileva, in particolare le clausole contrattuali, espressamente stabiliscono che, all’interno dell’unica categoria B, vi sono dei profili professionali per i quali, in considerazione della maggiore rilevanza e complessità delle mansioni che li caratterizzano, il trattamento economico stipendiale iniziale, di accesso (dall’interno e dall’esterno), è stato fissato non in relazione alla posizione economica iniziale della categoria B, e cioè in B1, come avviene in relazione alla generalità degli altri profili della suddetta categoria B, ma in corrispondenza alla più elevata posizione economica B3; per tali profili era previsto espressamente l’accesso diretto sia dall’esterno che dall’interno (attraverso lo strumento all’epoca applicabile della selezione verticale, di cui all’art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999); pertanto, la posizione B3 non può considerarsi dotata di una valenza esclusivamente economica; infatti, relativamente ai profili per i quali questa rappresenta lo stipendio tabellare iniziale, la posizione B3, proprio perché costituisce il trattamento economico ordinario di attività (artt. 3, comma 713, comma 1, e declaratoria relativa alla categoria D, dell’Allegato A, del CCNL del 31 marzo 1999 che espressamente considera la posizione D3 come trattamento tabellare iniziale dei profili di cui si parla), non può non collegarsi alla diversità delle mansioni, l’unico elemento che giustifica e legittima, all’interno della unica categoria di inquadramento, un diverso e più elevato livello retributivo; trattandosi di profili per i quali è previsto uno specifico e più elevato trattamento stipendiale iniziale (e, quindi, un maggiore onere a carico degli enti), all’interno della categoria B, per la determinazione della dotazione organica, gli enti devono procedere all’individuazione di una doppia dotazione organica: una per i profili con trattamento stipendiale iniziale in B1 ed una per i profili con trattamento stipendiale iniziale in B3; la valenza non esclusivamente economica della posizione B3, in quanto collegata a specifici profili professionali, emergeva anche dalle previsioni contrattuali allora vigenti concernenti la progressione verticale.

Essendo venuto meno l’istituto della progressione verticale di cui all’art. 4C.C.N.L. 31 marzo 1999, oggi trova applicazione esclusivamente il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 all’art. 22, comma 15 che prevede l’attivazione di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. La norma stabilisce poi che la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.

Ne deriva che non vi sono limiti normativi che impongano di indire procedure selettive cui debbano essere ammessi solo dipendenti B3 potendo – in ipotesi – partecipare tutti i dipendenti di categoria B, siano essi di accesso B1 o B3, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno e salvo i titoli di preferenza normativamente individuati (valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive).

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