20/01/2021 – Ai lavoratori autonomi in quiescenza solo incarichi gratuiti

Parere in merito all’applicabilità dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

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DFP n.81269 del 18/12/2020

Al Ministero (omissis)

Oggetto: Incarico di Presidente dell’Autorità (omissis) – Parere in merito all’applicabilità dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si fa riferimento alla nota protocollo (omissis), acquisita al protocollo DFP (omissis), con la quale si chiede un parere – nell’ipotesi del conferimento dell’incarico di Presidente della costituenda Autorità (omissis) ad un libero professionista in quiescenza presso l’ente previdenziale Inarcassa –  circa la compatibilità di tale incarico con quanto previsto dell’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  

In linea generale, si ricorda che il menzionato articolo 5, comma 9 (Nota 1), prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati. Tale divieto non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite annuale. 

Al fine poi di dare indicazioni interpretative e attuative sulle disposizioni contenute nella norma in esame, il Ministro pro temporeper la semplificazione e la pubblica amministrazione ha elaborato due specifiche circolari (Nota 2).

In merito, si puntualizza che la giurisprudenza contabile si è più volte soffermata sulla definizione di “lavoratori” contenuta nel dettato normativo, manifestando un orientamento  che può dirsi ormai consolidato, in base al quale “l’uso del termine «lavoratori» (Nota 3) e non «dipendenti» va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall’attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa”.

Secondo quanto sopra evidenziato – nel ritenere che le previsioni di cui all’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 si debbano applicare anche ai professionisti collocati in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria – non si ravvisano elementi ostativi all’ipotesi che a tali soggetti siano attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to Cons. Ermenegilda SINISCALCHI

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