19/12/2023 – Convenzioni dei soggetti aggregatori? Non sono un vincolo insuperabile

Stazioni appaltanti libere di non avvalersi delle convenzioni attivate da Consip o altri soggetti aggregatori, quando dimostrino di poter attivare appalti autonomi con condizioni più vantaggiose e rispondenti alle specifiche esigenze programmate.

La sentenza del Tar Sardegna, Sezione II 6.11.2023, n. 840 è fondamentale, perchè “libera” le stazioni appaltanti dal giogo del dovere, solo presunto, di utilizzare sempre e comunque le convenzioni.

Lo scopo di queste deve essere orientare il mercato, cercando di creare condizioni concorrenziali vantaggiose per la PA, da un lato.

Dall’altro lato, consentire alla PA di avvalersi delle convenzioni, avendo valutato la convenienza procedurale (l’adesione alla convenzione è molto più celere e leggera di qualsiasi altro sistema), ma, anche e soprattutto, la possibilità di seguire strade alternative, con migliorie oggettive e dimostrabili delle condizioni, in particolare prezzo e qualità/quantità delle prestazioni.

Le convenzioni non debbono essere intese come un sistema di monopolio od oligopolio legale, creato dai soggetti aggregatori, altrimenti la loro funzione viene totalmente travisata.

L’articolo 9 del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, se inteso in tal modo, si rivelerebbe norma dirigista di regimi oggettivamente non democratici.

Esso va inteso, allora, nel senso di imporre alle stazioni appaltanti un’analisi tecnica molto approfondita su due aspetti.

Il primo, riguarda le proprie capacità di gestire autonomamente un sistema di individuazione del contraente, ovviamente compatibile con i tempi programmati per l’acquisizione della prestazione necessaria.

Il secondo, una ricognizione tecnica delle condizioni poste dalla convenzione stipulata dal soggetto aggregatore con l’appaltatore, per verificare se esse coprano integralmente il fabbisogno.

L’ente appaltante non può intendersi costretto ad avvalersi della convenzione, se le condizioni da essa previste non siano rispondenti alle proprie esigenze e se dispone delle competenze tecnico-operative per individuare autonomamente operatori economici in grado di assicurare prestazioni adeguate e per altro con prezzi migliori.

L’idea stessa di avviare procedure selettive utilizzando come base di gara i prezzi della convenzione assicura una miglioria oggettiva rispetto alle condizioni generali della convenzione stessa, che non può in ogni caso considerarsi illegittima.

Nè l’operatore economico contraente della centrale di committenza può vantare alcun diritto di esclusiva, volto a considerare ogni PA vincolata a doversi necessariamente avvalere della convenzione. Che è e resta, comunque, un contratto in favore di terzi (le PA appaltanti), le quali, a condizione di attivare l’istruttoria indicata prima, mantengono piena autonomia negoziale per poter decidere comunque se la convenzione sia conferente alle proprie esigenze.

D’altra parte, l’operatore economico contraente del soggetto aggregatore può comunque partecipare alle singole procedure delle stazioni appaltanti (se, ovviamente, di natura aperta).

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