19/10/2019 – Corte conti, più poteri ai pm – Potranno chiedere atti e documenti coperti da segreto

Corte conti, più poteri ai pm – Potranno chiedere atti e documenti coperti da segreto
di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 18 Ottobre 2019
Più poteri ai pubblici ministeri contabili, che potranno richiedere a tutte le autorità giudiziarie gli atti e i documenti, anche se coperti da segreto investigativo e senza dover emettere un decreto motivato. Obbligo di patrocinio da parte di avvocati ammessi alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali d’ appello e alle sezioni riunite. Facoltà di riapertura del fascicolo istruttorio se dopo l’ emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati.
Obbligo di eleggere domicilio nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta o, in alternativa, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni. Sono alcune delle novità contenute nel dlgs 114/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre scorso. Il provvedimento modifica il precedente dlgs 174/2016 recante il c.d. «Codice di giustizia contabile», redatto sulla scia della delega contenuta nella legge Madia (legge n.124/2015).
Il correttivo interviene con disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti al fine di «ovviare a talune difficoltà interpretative», riscontrata nel primo biennio di applicazione degli istituti codicistici. Oltre alle diverse innovazioni processuali contenute nel provvedimento (che riguardano l’ avvio del procedimento, la fase della trattazione, i sequestri e la relativa definizione) merita di essere segnalato innanzitutto l’ ampliamento dei poteri dei pubblici ministeri. Questi ultimi potranno richiedere a tutte le autorità giudiziarie gli atti e i documenti di cui hanno necessità per ragioni istruttorie, anche se coperti da segreto investigativo e senza dover emettere un decreto motivato.
Un’ altra modifica importante riguarda il patrocinio nell’ ambito dei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite, per i quali diviene obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Inoltre, è sancito che nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.
Altra novità riguarda la procura alle liti nella fase pre-processuale, che deve essere rilasciata in calce o a margine dell’ invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell’ articolo 67 e che ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione. La novella, infine, attribuisce al procuratore regionale l’ esercizio di funzioni direttive, che possono essere assegnate solo ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione, e la possibilità di svolgere il tirocinio formativo anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che in quelle di controllo e sia presso gli uffici della procura generale che in quelli delle procure regionali.

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