19/10/2018 – Annullamento. Il nuovo termine dei diciotto mesi previsti dall’art. 21-octies, comma 2, della legge 241 del 1990.

Annullamento. Il nuovo termine dei diciotto mesi previsti dall’art. 21-octies, comma 2, della legge 241 del 1990.

Il nuovo termine dei diciotto mesi previsti dall’art. 21-octies, comma 2, della legge 241 del 1990 (introdotto dalla legge 7 agosto 2015, n.124) entro cui può essere annullato d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo, si applica ai provvedimenti di annullamento in autotutela che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano, anch’essi, successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione.

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