19/07/2023 – Il Consiglio di Stato si esprime sul dies a quo per il calcolo del termine triennale di rilevanza dei gravi illeciti professionali e sulla valutazione della stazione appaltante.

Il dies a quo per il calcolo del termine triennale di rilevanza, ex art. 80, comma 10-bis del d. lgs. n. 50 del 2016, dei fatti di matrice penale, non può essere ancorato alla pronuncia con efficacia di giudicato, bensì al momento in cui gli elementi informativi a disposizione della stazione appaltante siano adeguati alla percezione del fatto ed all’apprezzamento della sua incidenza sulla moralità del concorrente.

Ascrivere al giudicato penale il decorso del termine triennale di rilevanza determinerebbe l’effetto di estendere a dismisura la valenza dello stesso, anche ben oltre l’effetto di un eventuale giudicato penale, in palese contrasto con i fondamentali principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Nella nozione di illecito professionale, ex art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016, rientrano i fatti di rilevanza penale, in quanto tipicamente suscettibili di incidere, laddove connotati da un adeguato grado di gravità, sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico.

L’illecito professionale, quindi, configura strumento di anticipazione della tutela della posizione contrattuale della committente pubblica rispetto ai possibili rischi di inaffidabilità dell’operatore, ed opera, quindi, a prescindere da un eventuale accertamento definitivo in sede penale, che può anche non sussistere.

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 5 luglio 2023, n. 6584.

 

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