19/07/2019 – Tar Lazio: natura delle linee guida ANAC

Tar Lazio: natura delle linee guida ANAC

AGEL 18 luglio 2019, di sd
I giudici del Tribunale amministrativo per il Lazio, con la sentenza 9335/2019, forniscono utili chiarimenti sulla natura delle linee guida ANAC (fattispecie inerente le Linee Guida n. 11/2018, sulla verifica degli affidamenti da parte dei concessionari)
Per giurisprudenza consolidata, spiegano innanzitutto i giudici amministrativi capitolini, il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta a ristabilire una legalità che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto e attuale da un provvedimento amministrativo e l’Amministrazione che lo ha emanato; pertanto, nel caso di specie, mancando un provvedimento attuativo delle Linee Guida n. 11/2018, nessuna lesione delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente può ipotizzarsi quale effetto delle medesime.
Le “linee guida non vincolanti” ANAC, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, con funzione ricognitiva di princìpi di carattere generale e di ausilio interpretativo alle amministrazioni cui sono rivolte. Dunque, non presentano una portata immediatamente lesiva, assolvendo allo scopo, al pari delle circolari interpretative, di supportare l’amministrazione e favorire comportamenti omogenei. Pertanto, nel caso di specie, le previsioni contenute nella parte I delle “Linee Guida dell’ANAC, n 11”, che sono state emanate, ai sensi dell’art. 177, c. 3, del D. L.vo 50/2016, non hanno portata lesiva e non sono, quindi, immediatamente impugnabili. Il potere dell’Anac, infatti, di emanare direttive nella materia di che trattasi, deve intendersi limitato alla sola individuazione delle modalità di verifica e calcolo delle percentuali di esternalizzazione imposte dall’art. 177, c 1 del codice dei contratti. Anche per quanto riguarda la parte II delle linee guida, autoqualificatasi “vincolante”, con la quale sono specificati taluni obblighi in capo al concedente e ai concessionari anche in relazione alla pubblicazione di dati riguardanti la concessione, l’atto di regolazione dell’Anac non presenta carattere immediatamente lesivo. Infatti, gli operatori economici che ritengano di non doversi adeguare alle indicazioni ivi contenute in ragione della peculiarità del rapporto concessorio non incorrono immediatamente nella sanzione. Sarà con l’atto mediante il quale gli enti concedenti contesteranno agli operatori economici, all’esito della prima verifica annuale successiva alla scadenza del termine per l’adeguamento alle previsione dell’art. 177, c. 1, l’esistenza di una “situazione di squilibrio”, che sorgerà per tali operatori l’interesse concreto a sollecitare un controllo giurisdizionale sulla corretta applicazione ed interpretazione dell’art. 177, e ciò in tempo utile prima di essere attinti dalla sanzione. Pertanto, allo stato non sussiste, in capo alla ricorrente, società a capitale interamente pubblico operante, principalmente, nel settore della illuminazione votiva, e nella gestione di impianti sportivi e di farmacie comunali, un interesse attuale e concreto ad ottenere l’annullamento delle impugnate previsioni delle Linee Guida n. 11.

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