19/07/2016 – Spending review, niente deroghe ai tetti per gettoni e indennità

Spending review, niente deroghe ai tetti per gettoni e indennità

di Michele Nico

 
  • PDFLa delibera della Corte dei conti Veneto n. 321/2016

A distanza di anni dall’emanazione del Dl n. 78/2010, convertito in legge 122/2010, la Corte dei conti in sede consultiva è tuttora interpellata in ordine all’interpretazione dell’articolo 6, che ha lasciato un’impronta indelebile nel sistema organizzativo della Pubblica amministrazione.

In particolare, il comma 2 della disposizione stabilisce che «la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera».

Si tratta della classica norma che ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro e dalla cui applicazione sono scaturite conseguenze che, a regime, hanno inciso profondamente sul funzionamento delle articolazioni organizzative della Pa, imponendo oltretutto il divieto di attribuire compensi ai membri degli organi collegiali delle aziende speciali e delle istituzioni, a prescindere dal livello di complessità gestionale che può caratterizzare la guida di tali organismi partecipati.

I quesiti del Comune 

In relazione a tale disposto, la Sezione di controllo per il Veneto, con la delibera n. 321/2016/PAR del 6 luglio 2016 si occupa dei quesiti da un Comune per sapere se:

a) l’importo dei gettoni di presenza stabilito dal legislatore nella misura massima di 30 euro a seduta giornaliera debba considerarsi lordo o netto;

b) il medesimo importo si riferisca alla sola partecipazione a sedute di organi collegiali oppure, considerata l’espressione “giornaliera”, anche a giorni di effettiva attività e presenza dei componenti l’organo all’interno dell’ente locale.

L’importanza di dare una corretta applicazione all’articolo 6, comma 2, del Dl n. 78/2010 non ha bisogno di commenti, dato che il secondo periodo del medesimo comma prevede, in caso di violazione di quanto ivi disposto, le sanzioni estreme della responsabilità erariale e della nullità degli atti adottati dagli organi collegiali.

Nel trattare la questione, la Corte evoca la fitta rassegna di pronunce emesse dalla giurisprudenza contabile in materia, che hanno messo in luce come la finalità perseguita dal legislatore sia quella di «operare sensibili riduzioni di spesa a carico della pubblica amministrazione», di modo che la disciplina limitativa non può che riferirsi a «tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti degli organi collegiali e ai titolari di incarico di qualsiasi tipo» (Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 13/2011/PAR).

L’analisi dei giudici contabili 

In esito all’analisi svolta la Sezione veneta desume che se la ratio dell’articolo 6, comma 2 è quella finalizzata a una riduzione della spesa corrente, a tale logica deve essere orientata ogni interpretazione circa l’effettiva operatività della disposizione in esame.

Di qui una lettura rigorosa del disposto, che induce i giudici contabili a non lasciare margini di discrezionalità all’azione amministrativa nel dare applicazione alla disciplina vincolistica in parola.

In rapporto ai quesiti posti, il collegio rileva che «la retribuzione giornaliera fissata dalla disposizione non può che essere riferita all’attività collegiale dell’organo ovvero alla formale seduta che lo stesso ha tenuto nell’ambito dello svolgimento della specifica attività intendendosi la locuzione “giornaliera” come limite temporale finalizzato ad ancorare la retribuzione al tetto massimo giornaliero di 30 euro stabilito dalla norma».

Inoltre, ad avviso della Sezione l’importo massimo erogabile pari a 30 euro giornaliere – quale tetto normativamente previsto per la partecipazione agli organi collegiali – non può che riferirsi al lordo della somma stabilita nella disposizione de qua.

In definitiva, l’operato degli enti locali non può che attenersi a tali rigorose indicazioni, che per quanto derivino da una norma ormai risalente nel tempo, non hanno perso valore nel disimpegno dell’azione amministrativa e nella gestione (sempre più delicata) della cosa pubblica.

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