19/07/2016 – Risponde il Comandante della Polizia Locale per mancata vigilanza sugli incassi dei proventi del codice della strada

Risponde il Comandante della Polizia Locale per mancata vigilanza sugli incassi dei proventi del codice della strada
di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone.

 

Il fatto

A seguito della necessità di assicurare un maggior gettito alle casse Comunali, con una riscossione più ampia delle sanzioni amministrative al codice della strada elevate dagli organi comunali, prendeva avvio nell’anno 2007 la pubblicazione di un bando di gara, con procedura ristretta, per l’affidamento in concessione dell’attività di riscossione coattiva, nella quale venivano invitate tre ditte. A tal riguardo veniva scelta una società priva dei requisiti di obbligatoria iscrizione all’albo delle società di riscossione tenuto presso il MEF. Nonostante il citato affidamento, la Società nei diversi anni di incarico ricevuti, non presentava la rendicontazione richiesta quale agente contabile, ossia la presentazione annuale composta da poste contabili di carico e da poste contabili di discarico con la relativa documentazione attestante l’avvenuto versamento delle somme riscosse, oppure la mancata riscossione con indicazione specifica dei motivi comprovanti l’effettiva inesigibilità. A tal riguardo la Procura citava in giudizio per grave responsabilità contabile, a fronte delle modeste somme ricevute a seguito del citato illegittimo affidamento:

– Il Comandante della Polizia Locale, per inescusabile leggerezza nella gestione di tutta l’attività di riscossione, oltre all’affidamento illegittimo a società priva dei requisiti di legge;

– L’amministratore unico della società di riscossione per non aver lo stesso mai presentato specifica rendicontazione degli incassi effettuati;

– Il successivo Comandante della Polizia Locale che, nonostante i precedenti mancati incassi, procedeva a rinnovare l’affidamento all’esterno a nuova società la quale, sempre in difetto dei requisiti, era la stessa precedentemente affidataria del servizio con nuova denominazione;

– Alla Giunta Comunale e al Sindaco pro tempore che avevano attivato, approvandone la deliberazione, l’affidamento mediante procedura ristretta delle attività di riscossione.

Considerato l’ingente danno cagionato alle finanze dell’ente locale, a fronte dell’atto di citazione i convenuti, oltre alle varie forme di rito circa la prescrizione del danno erariale, confutano le indicazioni formulate dalla Procura evidenziando che di tali somme non si è tenuto conto della parte relativa e altrettanto importante confluita presso Equitalia Spa.

Le motivazioni dei giudici contabili

Dopo aver il Collegio contabile disatteso le richieste di rito da parte dei convenuti, i giudici contabili entrano nel merito delle accuse formulate dalla Procura, evidenziando la corretta rappresentazione dei fatti rilevati nonché la consistente attività omissiva da parte di tutti i convenuti con gravissime responsabilità nella loro condotta in lungo arco temporale. In particolare viene rilevato: a) l’illegittimo affidamento deciso dalla Giunta Comunale in merito alla procedura ristretta; b) l’affidamento effettuato a società priva dei requisiti del concessionario alla riscossione; c) l’ingente quantitativo di verbali attribuiti alla società con modestissime quote di introito trasferite al Comune; d) mancanza di una rendicontazione e giustificazione delle somme attribuite e della mancato loro recupero; e) inesplicabile mancanza di un pur minimo controllo sulle attività, nonostante a fronte di ingenti verbali consegnati gli incassi erano da considerare modestissimi; d) ulteriore affidamento alla società da parte del nuovo dirigente della Polizia Locale, nonostante le criticità riscontrate in tali lunghi periodi di convenzione.

Precisate le rilevanti mancanze, non assumono rilievo la controdeduzioni dell’ex Comandante sullo scorporo dei verbali affidati ad Equitalia Spa, in quanto smentiti clamorosamente dal nuovo affidamento operato dal nuovo comandante il quale aveva consegnato i citati verbali alla nuova società nata dalle spoglie di quella precedente.

Rilevate le oggettive e gravissime responsabilità attribuibili ai convenuti, il Collegio contabile giudica appropriata una rilevante responsabilità paritetica del Comandante e dell’Amministratore unico della società di riscossione, attribuendo loro una quota complessiva pari all’80% del danno cagionato all’ente (circa 1 Milione di Euro ciascuno). A tal fine va evidenziata la responsabilità gestoria del Comandante che ha omesso la pur minima vigilanza sull’operato della Società di riscossione, e nonostante gli incassi modesti non ha attivato la risoluzione espressamente prevista dalla convenzione di incarico, oltre ad aver colpevolmente modificato e integrato la convenzione prevista nel capitolato di appalto di invito alle tre società. In modo particolare il fatto di aver permesso l’utilizzo del conto corrente della società concessionaria e non quello del Comune dimostra in via immediata come l’amministrazione avesse dato carta bianca all’agente contabile che ha potuto agire in totale discrezionalità senza che ci fosse un minimo controllo sull’entità delle riscossioni che fin dall’inizio sono state del tutto minimali. La mancanza assoluta di controllo, discende anche della non curanza di verifiche o di richiesta di documentazione probatoria a sostegno delle richieste inoltrate dalla società e dei versamenti operati, senza curarsi di dover produrre una rendicontazione finale per ciascun esercizio finanziario.

Dai fatti sopra evidenziati la conseguenza della responsabilità non posso che attribuirsi in maniera prevalente e paritetica sia all’ex Comandante che all’Amministratore unico della società (80% del danno erariale complessivo). In modo non dissimile la colpa del nuovo Comandante che non curandosi delle gravissime criticità del passato, ha nuovamente affidato con nuova convenzione le attività di riscossione alla stessa società che aveva solo cambiato nome e amministratore unico che era divenuta la sorella dell’ex amministratore della precedente società. La riduzione al solo 3.5% del danno a lui attribuibile è dovuta esclusivamente al pochissimo tempo in cui lo stesso ha operato come Comandante. La restante quota va addebitata alla Giunta Comunale e al Sindaco per aver avallato l’affidamento illegittimo e per non aver operato i necessari controlli sugli obiettivi forniti al dirigente circa il recupero delle somme da violazione al codice della strada.

C. Conti, Lazio, Sez. giurisdiz., 4 luglio 2016, n. 219

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