19/06/2020 – Le capacità assunzionali e gli effetti sul fondo per la contrattazione decentrata 

Le capacità assunzionali e gli effetti sul fondo per la contrattazione decentrata 
di Arturo Bianco
 
E’ opportuno fare il punto sulle capacità assunzionali delle regioni e dei comuni alla luce dei decreti attuativi dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, ricordando che per le province e le città metropolitane queste disposizioni non sono ancora state dettate. Ed inoltre appare necessario fornire dei chiarimenti sulle conseguenze che l’applicazione di queste disposizioni determina sul fondo per la contrattazione decentrata. Non si può mancare di sottolineare che su queste disposizioni, sostanzialmente imperniate sulla definizione delle capacità assunzionali in relazione al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, si abbatte come uno tsunami la emergenza epidemiologica da COVID 19, che determina nella stragrande maggioranza delle amministrazioni una marcata riduzione delle entrate correnti. Elemento che richiede uno specifico intervento legislativo, altrimenti le finalità della norma di consentire la effettuazione di assunzioni in modo differenziato in relazione alla virtuosità finanziaria, non possono essere perseguite. La disposizione non abroga espressamente le regole sulle capacità assunzionali dettate dalla normativa precedente, con particolare riferimento al d.l. n. 90/2014 e smi, regole basate soprattutto sul turnover. Sulla abrogazione implicita, tesi che viene avanzata nella pubblicistica, non vi sono elementi univoci, anzi sia nel testo legislativo, sia nella bozza di circolare dei ministri per la Pubblica Amministrazione, l’Economia e le Finanze e l’Interno vi sono spunti che sembrano muoversi in direzione contraria.

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