17/06/2020 – E’ legittimo il diniego di assunzione per omessa dichiarazione nella domanda di concorso di una sentenza con pena patteggiata

E’ legittimo il diniego di assunzione per omessa dichiarazione nella domanda di concorso di una sentenza con pena patteggiata
di Marcello Lupoli – Dirigente P.A.
 
E’ legittimo il provvedimento di diniego opposto in ordine ad un’istanza di assunzione avanzata da un vincitore di un concorso pubblico, motivato dal fatto che l’interessato aveva omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica, in contrasto con quanto previsto dal bando di concorso, l’esistenza di una sentenza penale di condanna con pena patteggiata passata in giudicato.
Il ricorso portato all’attenzione dei giudici amministrativi reggini è finalizzato ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale un ente locale ha comunicato all’interessato – vincitore di un concorso pubblico per istruttore direttivo contabile bandito da altro ente locale ed alla cui graduatoria l’odierno comune resistente aveva deliberato di attingere per soddisfare le proprie esigenze di risorse umane – l’impossibilità di procedere alla conseguente assunzione, attesa l’omessa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica circa l’esistenza di una pregressa condanna penale a suo carico al momento della presentazione della suddetta domanda.
In particolare, l’adozione del provvedimento censurato dinanzi ai giudici amministrativi di primo grado è avvenuta ad esito dei controlli espletati sulle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente in sede di domanda di partecipazione alla selezione pubblica bandita, allorquando era risultato che l’interessato, contrariamente a quanto dichiarato nella domanda circa l’inesistenza di precedenti sentenze penali, era stato destinatario di una sentenza penale di condanna con pena patteggiata divenuta res iudicata per i reati di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita) ed all’art. 55, comma 9, del D.Lgs. n. 231/2007 (che, nella versione primigenia, puniva chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzasse, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abilitasse al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero chiunque, al fine anche in tal caso di trarne profitto per sé o per altri, falsificasse o alterasse carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abilitasse al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi ovvero possedesse, cedesse o acquistasse tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi).
A fronte di tanto il ricorrente affida a tre censure imperniate sul vizio dell’eccesso di potere la sua domanda di annullamento del provvedimento in parola, deducendo, in particolare, l’errata motivazione alla base del provvedimento gravato, l’errore in cui sarebbe incorsa l’amministrazione dovuto al non avere tenuto conto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 122/2018, nonché la mancata considerazione della natura della sentenza penale di patteggiamento.
Le doglianze avanzate non sono state ritenute degne di accoglimento da parte dei giudici amministrativi calabresi, ritenendo altresì sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio instaurato già in sede cautelare, pronunciando ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo e dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020 sentenza in forma semplificata.
La sentenza in disamina prende le mosse, nell’argomentare le conclusioni a cui perviene, dal bando di concorso cui il ricorrente aveva partecipato, e segnatamente dalla previsione in esso contenuta secondo la quale, ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, occorreva non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che, ai sensi della vigente legislazione, escludono dalla nomina agli impieghi presso enti locali.
In particolare – osserva la sentenza n. 371/2020 resa dalla sezione di Reggio Calabria del TAR Calabria – il bando della procedura concorsuale de qua contemplava che la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso avrebbe comportato, in qualsiasi momento, l’esclusione dal concorso e/o la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito.
A tanto non è di poco momento evidenziare che, come precisato dallo stesso bando di concorso, le dichiarazioni effettuate in sede di domanda di partecipazione alla selezione venivano rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di guisa che il ricorrente, barrando nel modulo prestampato di partecipazione al concorso la casella di non aver mai riportato condanne penali, aveva reso una dichiarazione chiara ed inequivoca sul punto, atteso che l’art. 445, comma 1-bis, secondo periodo, c.p.p. prevede apertis verbis che “salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”, con l’effetto che l’omissione posta in essere non avrebbe potuto, a seguito dei controlli effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni rese, non far conseguire l’adozione del provvedimento censurato.
Al suddetto rilievo i giudici reggini aggiungono, ad ulteriore supporto del dictum cui pervengono, sia la considerazione relativa alla circostanza che la domanda di partecipazione fosse stata inoltrata in data antecedente all’entrata in vigore dell’invocato D.Lgs. n. 122/2018 (recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 18 e 19, della L. 23 giugno 2017, n. 103), sia la mancata rilevanza attribuita al fatto che il ricorrente fosse stato condannato per un reato comune e non per un reato proprio, con l’effetto che le doglianze avanzate in sede di ricorso non sono ritenute degne di accoglimento, essendo dirimente l’aver reso, da parte dell’interessato, dichiarazioni obiettivamente non veritiere in sede di istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, omettendo, in spregio alla prescrizione del bando di selezione, di dichiarare l’esistenza di una sentenza penale di condanna con pena patteggiata divenuta irrevocabile, precostituendo così una situazione che non solo ha prodotto una dichiarazione recante dati non rispondenti a verità, ma ha posto le condizioni per non potersi procedere all’assunzione in servizio.
Le suddette argomentazioni contenute nella sentenza in disamina conducono a tenere in non cale le doglianze avanzate dall’interessato, con conseguente reiezione del ricorso interposto.

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