19/05/2020 – Responsabilità civile della P.A.: l’art. 2055, comma 1, c.c. (responsabilità solidale) si applica anche alle pubbliche amministrazioni

Responsabilità civile della P.A.: l’art. 2055, comma 1, c.c. (responsabilità solidale) si applica anche alle pubbliche amministrazioni
In tema di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione: a) il principio sancito dall’art. 2055, comma 1, c.c. – a norma del quale, «[s]e il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno» – trova applicazione anche in caso di solidarietà passiva tra persone giuridiche pubbliche; b) l’unicità del fatto dannoso va intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia di quest’ultimo, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno; c) tale unicità è compatibile con un fatto imputabile alla pluralità di condotte illecite, anche succedutesi nel tempo e di natura diversa, nel contesto stesso della responsabilità extracontrattuale, come danno-evento (fattispecie riguardante la mancata adozione di un provvedimento amministrativo dovuto) (conferma TAR Toscana, sez. II, sent. n. 100/2012).

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