19/02/2020 – Se l’impianto fotovoltaico non aumenta il valore dell’immobile del 15% deve pagare l’Imu

Se l’impianto fotovoltaico non aumenta il valore dell’immobile del 15% deve pagare l’Imu
La Rivista del Sindaco  19/02/2020 Patrimonio Informativo Pubblico – Open Data
La Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza 125/23/2020) ha stabilito che se gli impianti fotovoltaici, immobili piantati al suolo tramite il collegamento con l’edificio di appartenenza, non aumentano il valore dell’immobile di più del 15% sono assoggettabili all’Imu.
Il caso prende il via da un’impresa avente sede in un Comune dell’hinterland milanese, che si è ritrovata con un avviso di accertamento per il pagamento della maggiore imposta Imu, derivante dall’istallazione di numero due impianti fotovoltaici sul tetto degli immobili di sua proprietà. Reputando gli impianti fotovoltaici non considerabili come beni immobili, poiché esenti dall’obbligo di accatastamento, l’impresa ha impugnato l’avviso di accertamento di fronte alla Ctp, richiamando a proprio favore quanto presente nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/E/2013,ovvero che per gli impianti che aumentano il valore dell’immobile al di sotto del 15% non è necessario l’accatastamento. Il Comune ha difeso la propria linea d’azione, affermando che gli impianti fotovoltaici sono tassabili indipendentemente dall’obbligo di iscrizione al catasto e dall’incidenza che hanno sul valore dell’immobile a cui sono annessi.
La Commissione tributaria di Milano si è espressa con la sentenza 125/23/2020, dichiarando il ricorso non fondato. Dall’emanazione della circolare n 36/E, è la prima volta che il Collegio afferma l’autonoma tassabilità degli impianti fotovoltaici, ai fini Imu, ritenendo questi da considerarsi come beni immobili (comma 2, articolo 812, Codice Civile). Seppur è il collegamento con l’edificio si cui insistono a permettere il loro appoggio, queste centrali elettriche fotovoltaiche sono da considerarsi a tutti gli effetti manufatti stabilmente fissati al suolo. Come espresso dal Dlgs 504/1992 non si prevede che l’impianto fotovoltaico apporti un aumento di valore minimo al fabbricato cui accede, ed ecco quindi che ai fini dell’Imu nemmeno la loro mancanza di iscrizione al catasto può essere motivo d’esenzione. Appoggiandosi a queste motivazioni, la Commissione milanese ha stabilito corretto l’accertamento dell’ente ma, trattandosi di argomento ancora nuovo e incerto quello della tassazione degli impianti fotovoltaici, ha annullato le sanzioni a carico dell’impresa, e compensato le spese sostenute del primo grado di giudizio.
Articolo di Laura Egidi

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