19/01/2019 – Lavori, affidamenti semplificati nel 2019  

Lavori, affidamenti semplificati nel 2019  

di ENRICA DANIELA LO PICCOLO

Italia Oggi – Venerdì, 18 Gennaio 2019

Nel 2019 le stazioni appaltanti possono acquisire appalti di lavori entro la soglia dei 350 mila euro con procedure semplificate, in deroga temporanea a quanto previsto dall’ art. 36 del codice dei contratti pubblici. Il comma 912 dell’ art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) consente alle amministrazioni di aggiudicare la realizzazione di lavori tra i 40 mila e i 150 mila euro mediante affidamento diretto, ma inserendo nella procedura l’ obbligo di consultare prima tre operatori economici. La disposizione estende l’ utilizzo del modulo semplificato previsto dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del dlgs n. 50/2016 alla fascia di valore per la quale la norma ordinaria (la lett. b del comma 2 dello stesso art. 36) prevede invece un sistema di confronto nel quale l’ amministrazione deve coinvolgere almeno dieci operatori economici.

Tuttavia il legislatore ha voluto introdurre nel percorso di affidamento un elemento di garanzia minima per la concorrenza, prevedendo che la scelta dell’ affidatario sia preceduta da una consultazione con tre operatori economici. Facendo riferimento all’ art. 36 del codice dei contratti pubblici (che parla di consultazione nelle lettere b e c del comma 2) e alle linee-guida Anac n. 4, la verifica dovrebbe tradursi in un confronto competitivo, quindi in una vera e propria mini-gara. La combinazione con il modulo dell’ affidamento diretto lascia tuttavia ipotizzare un’ altra interpretazione, per la quale la consultazione si configurerebbe come una più semplice indagine di mercato, attuabile mediante una richiesta di preventivi. Il particolare dato normativo (utilizzabile dalle amministrazioni solo sino al 31 dicembre 2019) presuppone che le stazioni appaltanti procedano all’ individuazione degli operatori economici da consultare comunque nel rispetto dei principi informatori del codice dei contratti pubblici, potendo, per esempio, fare ricorso a elenchi costituiti secondo le indicazioni delle linee-guida Anac n. 4.

Peraltro lo stesso comma 912 dell’ art. 1 della legge n. 145/2018 individua un’ ulteriore deroga alla norma-base del codice dei contratti pubblici, individuando una fascia di valore intermedia, compresa tra i 150 mila e i 350 mila euro, nell’ ambito della quale le stazioni appaltanti possono affidare appalti di lavori utilizzando la procedura di confronto competitivo regolata dalla lettera b) del comma 2 dell’ art. 36, con invito ad almeno dieci operatori economici. In tal caso la deroga risulta riferita solo al numero minimo dei soggetti da invitare (che nella fascia superiore ai 150 mila euro sino al milione sono 15) e non al processo selettivo, che deve quindi essere sviluppato con la mini-gara. Le amministrazioni sono tenute, in ogni caso, a motivare la scelta derogatoria di ricorso alle particolari procedure sia per l’ una che per l’ altra fascia di valore, evidenziando le ragioni (anche contestuali, come ad es. la necessità di ridurre i tempi dei percorsi selettivi per utilizzare fondi particolari) determinanti tale scelta rispetto al ricorso alle procedure semplificate disciplinate dall’ art. 36 del codice dei contratti pubblici.

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