19/01/2019 – Commissari di gara insufficienti  

Commissari di gara insufficienti  

di ANDREA MASCOLINI

Italia Oggi – Venerdì, 18 Gennaio 2019

Va rivista urgentemente la disciplina sui commissari di gara per consentire la nomina delle commissioni nei casi in cui siano pochi gli esperti iscritti all’ albo nazionale gestito dall’ Anac. È quanto ha chiesto l’ Autorità nazionale anticorruzione con la segnalazione del 9 gennaio 2019 n. 1 concernente la disciplina dell’ Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’ art. 77 del codice dei contratti pubblici, alla luce della mancata o insufficiente iscrizione, da parte dei professionisti interessati, nelle sottosezioni dell’ Albo dei commissari. L’ Anac ha rilevato, infatti, che se non si iscrivesse un numero sufficiente di esperti, si renderebbe, di fatto, non attuabile la modalità di nomina dei componenti del seggio di gara prevista dalle norme sopra richiamate. Nella segnalazione si stima un fabbisogno minimo di esperti necessari per permettere la formazione delle commissioni giudicatrici, alla luce del cospicuo numero di gare da espletare, tale da rendere necessario un numero di iscritti all’ Albo «congruamente prevedibile in 20-25 mila unità».

Però, «dalle verifiche condotte, le sottosezioni nelle quali è articolato l’ albo dei commissari non sono tutte implementate dalle iscrizioni dei professionisti interessati o non sono sufficientemente popolate ai fini delle operazioni funzionali alla nomina dei commissari secondo la procedura prevista dall’ art. 77 del Codice». Il risultato è che, ad oggi, il numero di iscritti nelle diverse sottosezioni dell’ albo ammonta a circa 2.100, di cui solo la metà estraibili per commissioni esterne alle amministrazioni aggiudicatrici. Numerose sottosezioni (circa il 30%) risultano completamente prive di esperti iscritti, altre (circa il 40%) con un numero di esperti molto ridotto (meno di 10).

Il punto messo in risalto nella segnalazione è che dalle norme vigenti non emerge la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da quelle descritte all’ art. 77 per i casi di assenza e carenza di esperti e questo perché, ha detto l’ Anac, «il legislatore non ha provveduto a disciplinare il caso della mancata o parziale implementazione dell’ albo dei commissari di gara, ad eccezione delle specifiche previsioni dettate a tal riguardo per la sezione speciale, dal comma 3 dell’ art. 77» (riguardante i soggetti aggregatori, Invitalia e Consip). Nella segnalazione si rileva come sia difficile ipotizzare, per superare il problema dello scarso popolamento dell’ albo, un’ attuazione parziale dell’ Albo dei commissari, ad esempio stabilendo di ritenere operative solo talune sottosezioni dello stesso, con esclusione delle sottosezioni prive di iscrizioni o con iscrizioni esigue, perché tale ipotesi rischierebbe, verosimilmente, di determinare difficoltà applicative dell’ intero sistema.

Risulterebbe complesso distinguere i settori sottoposti al nuovo regime ex art. 77 da quelli sottratti allo stesso fino alla piena operatività del sistema gestito dall’ Autorità e questo anche perché spesso si verifica la necessità di una composizione della commissione giudicatrice con professionalità miste e ciò determinerebbe, in molti casi, l’ impossibilità di costituire la commissione ove si rendesse necessaria la presenza, all’ interno della stessa, di professionalità appartenenti a sottosezioni prive di iscrizioni o scarsamente implementate (eccezion fatta, in quest’ ultimo caso, per le prime estrazioni che potrebbero essere evase fino a concorrenza delle limitate iscrizioni). Alla luce di queste considerazioni, l’ Anac ha proposto a governo e parlamento di emanare «una urgente modifica normativa delle previsioni del codice volta a consentire alle stazioni appaltanti la nomina dei commissari nel caso di mancata o insufficiente implementazione delle singole sottosezioni dell’ albo dei commissari».

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