18/09/2020 – sintesi delle disposizioni afferenti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi degli articoli 1, 2 e 2-bis del d.l. 76/2020-legge 120/2020

Egregia Redazione,
ai fini della sua pubblicazione sulla Vostra rivista, invio l’allegato mio lavoro di sintesi delle disposizioni afferenti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi degli articoli 1, 2 e 2-bis del d.l. 76/2020-legge 120/2020, nell’auspicio che possa risultare utile a quanti sono interessati a tali procedimenti.
Ringrazio e porgo i più cordiali saluti. Agostino Galeone
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a cura di Agostino Galeone
 
 
D.L. 76/2020 – LEGGE 120/2020
Misure urgenti per la  semplificazione e l’innovazione digitale
 
Articolo  1
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
aggiudicazione dei  contratti   pubblici
sotto soglia
 
le seguenti procedure di affidamento
di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 del d.l. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020
si applicano,
in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016,
a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 31 dicembre 2021
 
nelle predette fattispecie in deroga,
salvo che la procedura sia stata sospesa con provvedimento dell’autorità giudiziaria,
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene
entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento,
 aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).
 
Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo,
la mancata tempestiva stipulazione del contratto
e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso
possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e,
qualora imputabili all’operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o
di risoluzione del contratto per inadempimento
che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
 
affidamento attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l’attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016
leggi
a
lavori di importo inferiore a  150.000 euro
affidamento diretto
(1)
(3)
(6)
(7)
(8)
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di   ingegneria e architettura e l’attività di  progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro
b
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie ex art. d.lgs. 50/2016
procedura negoziata, senza bando
ex art. 63 d.lgs. 50/2016,
previa consultazione di almeno 5 o.e.,
ove esistenti, con rotazione inviti,
tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di o.e.
(1)
(2) (3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro
come sopra
consultando almeno 10 o.e.
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie ex art. 35 d.lgs. 50/2016
come sopra
consultando almeno 15 o.e.
 
altre disposizioni ex art. 1 d.l. 76/2020-legge 120/2020 :
  1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) del d.lgs. n. 50/2016.
  2. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla lettera b) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.
  3.  L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non é obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
  4. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
  5. Le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
  6. Le garanzie provvisorie ex art. 93 d.lgs. 50/2016, di norma, non sono richieste per le modalità di affidamento di cui all’art. 1 del d.l. 76/2020-legge 120/2020; tuttavia, possono essere previste nella misura del 50% dell’ammontare ex art. 93, e indicate nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici per le assunzioni di personale non dirigenziale ex articoli 247 e 249 del d.l. n. 34/2020-legge n. 77/2020 fino all’importo di 750.000 euro ex lettera d), comma 1, dell’articolo 35 del d.lgs. 50/2016.
  8. Alle procedure di affidamento di cui agli artt. 1 e 2 del d.l. 76/2020-legge 120/2020 gli operatori  economici  possono   partecipare   anche   in   forma   di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u),  del d.lgs. 50/2016.
 
 
 
 
 
Articolo  2
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
aggiudicazione dei  contratti   pubblici
pari o superiori alla soglia
 
 
le disposizioni del presente articolo si applicano
a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 31 dicembre 2021
 
nelle fattispecie di affidamento di cui al presente articolo,
salvo che la procedura sia stata sospesa con provvedimento dell’autorità giudiziaria,
l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene
entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento
 
Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo,
la mancata tempestiva stipulazione del contratto
e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso
possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e,
qualora imputabili all’operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o
di risoluzione del contratto per inadempimento
che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
 
affidamento attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l’attività di progettazione,
di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016
leggi
lavori, servizi e forniture nonché servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione
alternativamente
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
  • procedura aperta
  • procedura ristretta
  • procedura competitiva con negoziazione ex artt. 61 e 62 d.lgs. 50/2016, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge
  •  dialogo competitivo :
  • ex art. 64 d.lgs. 50/2016 per i settori ordinari
  • ex artt. 123 e 124 d.lgs. 50/2016 per i settori speciali
  • procedura negoziata :
  • ex art. 63 d.lgs. 50/2016 per i settori ordinari
  • ex art. 125  per i settori speciali
lavori, servizi e forniture nonché servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione  e per l’esecuzione dei relativi
contratti, nei settori dell’edilizia
scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020
e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi
operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del d.lg. 50/2016 e delle disposizioni in materia di subappalto
(3)
(4)
(5)
interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i
professionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o
paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente
si applicano le predette disposizioni in deroga
(3)
(4)
(5)
 
altre disposizioni ex art. 2 d.l. 76/2020-legge 120/2020 :
  1. In ogni caso si applicano i termini ridotti ex art. 8, c. 1, lett. c), d.l. 76/2020-legge 120/2020, di seguito riportata :
“in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini  procedimentali  per  ragioni  di  urgenza  di  cui  agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e  3,  del decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   Nella   motivazione   del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non é  necessario dar conto delle ragioni  di  urgenza,  che  si  considerano  comunque sussistenti;”
  1. la procedura negoziata può essere utilizzata :
  • previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati;
  • in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ex art. 252-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
  1. Per ogni procedura di appalto é nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.
  2. Nella sezione “Amministrazione trasparente” e nel rispetto delle disposizione ex d.lgs. n. 33/2013 sono pubblicati e aggiornati :
  • gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi dell’art. 2 del d.l. 76/2020-legge 120/2020;
  • gli atti indicati all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016.
 Il ricorso ai contratti secretati ex art. 162 del d.lgs. 50/2016 é limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.
  1. Alle procedure di affidamento di cui agli artt. 1 e 2 del d.l. 76/2020-legge 120/2020 gli operatori  economici  possono   partecipare   anche   in   forma   di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u),  del d.lgs. 50/2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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