18/06/2019 – Licenze edilizie – mancanza autorizzazione paesaggistica – sanatoria generale

Licenze edilizie – mancanza autorizzazione paesaggistica – sanatoria generale

Negli anni 70/80 il comune ha rilasciato numerose licenze edilizie in zone (interi quartieri) vincolate paesaggisticamente ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, senza avere autorizzazione paesaggistica da parte della soprintendenza allora competente. A distanza di tutti questi anni è possibile pensare ad una sanatoria generale o va applicato caso per caso l’art. 167, comma 4 del Codice D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42? In quest’ultima ipotesi come si deve interpretare “…. quelli legittimamente realizzati”?
a cura di Massimiliano Alesio
Il quesito in esame attiene ad una fattispecie di interventi edilizi, realizzati in zone sottoposte a tutela paesaggistica, posti in essere in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, ora disciplinata dall’art. 146D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. In relazione a tali interventi edilizi, realizzati oltre trenta anni fa e caratterizzati dall’indicata irregolarità, si chiede se sia possibile procedere ad una “sanatoria generale”. In subordine, si chiede di chiarire il significato dell’espressione “aumento di superfici utili o volumi di quelli legittimamente realizzati”, contenuta nel comma 4, dell’art. 167 del citato decreto, in relazione alla riconosciuta potestà di accertamento della cd. “compatibilità paesaggistica”.
Orbene, occorre osservare che il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel ridisegnare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ha eliminato il potere della Soprintendenza di annullare l’autorizzazione paesaggistica già emessa dal Comune e ha previsto l’intervento della medesima Soprintendenza in sede endoprocedimentale. Precisamente, con la facoltà di formulare un parere, il quale risulta espressione di un potere decisorio complesso, facente capo a due apparati distinti. In merito al primo sub-quesito, occorre segnalare che l’art. 146, comma 4, del decreto prevede che non possono più essere rilasciate autorizzazione paesaggistiche “in sanatoria”, ossia successive alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. La disposizione normativa, infatti, prevede che: ” ……… Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”. Dunque, in base a siffatta chiara disposizione, non è possibile procedere ad alcuna ipotesi di “sanatoria generale”. Invero, come la medesima disposizione prevede, è possibile procedere singulatim, cioè analizzare ogni singolo intervento edilizio irregolare (in quanto effettuato senza autorizzazione paesaggistica o in difformità della medesima) e verificarne la possibile “sanabilità”, alla luce degli indicati commi 4 e 5 dell’art. 167D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Quindi, sono possibili solo “sanatorie specifiche”, cioè strettamente afferenti a singoli e determinati interventi edilizi. Il comma 5 riguarda la domanda di sanatoria avanzata dal soggetto privato. Il comma 4 disciplina, invece, la fattispecie della sanatoria posta in essere attraverso l’accertamento della già citata “compatibilità paesaggistica”, demandato all’amministrazione preposta alla gestione del vincolo, previa acquisizione del parere della Soprintendenza. Il comma 4 stabilisce che l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo la procedura prevista al successivo comma 5, in tre specifiche fattispecie, fra cui (lettera “a”) quella afferente “i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. Ora, la parte di prescrizione normativa indicata e sottolineata deve essere così interpretata: è possibile la sanatoria, attraverso il preventivo riconoscimento della compatibilità paesaggistica, in relazione a lavori irregolari (cioè privi dell’autorizzazione paesaggistica od eseguiti in difformità della medesima), se i medesimi lavori NON abbiano comportato un aumento, in termini di superfici utili o di volumi, dei lavori precedentemente realizzati in modo legittimo. In altri termini, la sanatoria specifica è ammessa se l’intervento irregolare non determina un aumento di volume o di superficie utile in relazione ad un pregresso intervento effettuato in modo legittimo, cioè in piena aderenza alla sussistente normativa edilizio-urbanistica.

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