18/06/2019 – L’Azienda dei Rifiuti ed il Comune rispondono in solido degli incidenti causati dai cassonetti dei rifiuti in mezzo alle strade

L’Azienda dei Rifiuti ed il Comune rispondono in solido degli incidenti causati dai cassonetti dei rifiuti in mezzo alle strade

 18/06/2019
La sentenza n.15860 della Corte di Cassazione ha stabilito che per gli incidenti dovuti al cattivo posizionamento in strada dei cassonetti dei rifiuti, sia il Comune che l’Azienda che gestisce il servizio rifiuti rispondono in solido.
La Corte ha infatti sostenuto che in questi casi si tratta di responsabilità derivante da omessa custodia(regolamentata all’interno dell’art. 2051 del Codice Civile) e non di responsabilità extracontrattuale (art.2043 c.c.).
La decisione dei togati, nasce con l’intenzione di concludere una vicenda giudiziaria che dura da più di 20 anni, successiva ad un particolare incidente stradale, infatti, un uomo intento a condurre il suo motoveicolo, al fine di evitare un incidente frontale con un altro veicolo proveniente dall’opposto senso di marcia, accosta presso l’estremità destra della carreggiata.
Durante questa manovra, l’uomo impattava con spalla e braccio contro un cassonetto della spazzatura, posto a circa 50 cm sulla corsia di destra, dopo una svolta la quale riduceva notevolmente la visuale e senza adeguata segnalazione.
Il guidatore dopo l’infausto impatto, cadde in terra riportando lesioni di elevata gravità, i quali lo hanno portato ad un’invalidità permanente. La causa in primo grado, vedeva coinvolte sia la Società addetta alla Raccolta dei Rifiutiche il Comune, la prima però venne riconosciuta come responsabile unica e fu condannata a pagare una somma di circa 500mila euro, comprendenti danno morale e biologico.
Successivamente la Corte d’Appello si è occupata di sistemare la situazione, ritenendo che tra le parti ci fosse un concorso di colpa, in quanto il danno deriverebbe da una responsabilità extracontrattuale, portando conseguentemente ad una diversa ripartizione del risarcimento.
Infine, dopo il ricorso del Comune, l’intero caso è passato all’esame dei Giudici di Cassazione, i quali hanno dovuto effettuare lunghi controlli al fine di ricostruire la vicenda, in quanto particolarmente complessa. Dopo l’attenta analisi della Corte di Cassazione, i togati si sono esclusivamente occupati di modificare le motivazioni con cui i Giudici di Appello avevano sentenziato, sostenendo che sia il Comune che l’Azienda dei Rifiuti sono obbligate in solido a risarcire il malcapitato in base all’art.2051 del Codice Civile, in quanto nel caso escludendo colpa o dolo delle parti in causa, sussiste il nesso tra fatto e danno.
Semplificando, si può sostenere che comunque è presente un concorso di colpa tra le parti, infatti il Comune non si è occupato adeguatamente della custodia della strada e la Azienda dei Rifiuti ha posizionato in maniera irregolare il cassonetto.
Articolo di Luigi Franco

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