18/06/2019 – Incompatibilità di un amministratore locale

Incompatibilità di un amministratore locale

Oggetto
Incompatibilità di un amministratore locale.
Massima
Non sussiste alcuna causa di incompatibilità per un consigliere comunale che svolge la propria attività di lavoratore dipendente presso altro comune, qualora i due enti locali (unitamente ad altri comuni) abbiano in essere diverse convenzioni per la gestione in forma associata delle proprie funzioni e servizi. Ciò anche qualora l’indicato consigliere comunale venisse nominato assessore presso il medesimo comune.
Funzionario istruttore
BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale
Testo completo del parere
Il Comune chiede un parere in merito all’esistenza di eventuali cause di incompatibilità per un consigliere comunale che svolge la propria attività di lavoratore dipendente, non titolare di posizione organizzativa, presso altro comune, considerato che i due enti locali (unitamente ad altri Comuni) hanno in essere diverse convenzioni per la gestione in forma associata delle proprie funzioni e servizi. Ciò specie qualora l’indicato consigliere comunale venisse nominato assessore presso il medesimo comune. 

In via preliminare si ricorda che le cause di incompatibilità degli amministratori locali, in quanto limitative del diritto di elettorato passivo garantito dall’articolo 51 della Costituzione, hanno carattere tassativo e non possono quindi essere applicate a situazioni non espressamente previste. 

Ciò premesso si ritiene che la fattispecie prospettata non integri alcuna causa di incompatibilità prevista dalla legge[1]. 

In particolare, la norma che potrebbe in astratto venire in rilievo è l’articolo 60, comma 1, num. 7), in combinato disposto con l’articolo 63, comma 1, num. 7) del D.Lgs. 267/2000, la quale prevede una situazione di ineleggibilità/incompatibilità tra l’essere dipendente di un comune ed il rivestire la carica di consigliere comunale del medesimo comune. Nel caso in esame l’amministratore locale è dipendente giuridicamente di altro comune rispetto a quello presso il quale svolge il proprio mandato elettivo. Né ha rilievo per l’eventuale insorgenza della causa di incompatibilità il fatto che tra i Comuni interessati sussistano delle convenzioni per l’esercizio associato delle funzioni comunali: si osserva, infatti, che ai fini della sussistenza della indicata causa di incompatibilità ciò che conta è esclusivamente il rapporto di dipendenza giuridica non rilevando il fatto che l’effettiva attività svolta possa essere resa anche nell’interesse del comune presso cui svolge il proprio mandato elettivo. Si ricorda, altresì, al riguardo, che la convenzione è una forma collaborativa tra enti locali la quale è inidonea a far sorgere entità distinte ed autonome rispetto ai comuni che si associano. Ciò anche qualora il testo convenzionale preveda l’istituzione di uffici comuni ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, i quali possono definirsi come articolazioni interne, prive di personalità giuridica. 

Tali conclusioni non mutano anche qualora l’indicato consigliere comunale venisse nominato assessore dal proprio sindaco. Non è dato, infatti, ravvisare, con riferimento alla fattispecie in riferimento, l’esistenza di cause di incompatibilità ulteriori valevoli per i soli assessori comunali. 

Per questi ultimi il legislatore statale ha, invece, dettato una previsione specifica all’articolo 78, comma 3, TUEL il quale recita: “I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”. 

La norma disciplina la particolare situazione in cui potrebbe venire a trovarsi un assessore comunale al quale venga conferita la delega in materia di edilizia, urbanistica e lavori pubblici e che, al contempo, svolga la propria attività professionale nel medesimo territorio da esso amministrato e relativamente allo stesso ambito di materia cui si riferisce la delega assessorile ricevuta. 

Premesso che la norma non introduce alcuna causa di incompatibilità né è prevista alcuna sanzione specifica in caso di sua violazione[2], si rileva che essa in ogni caso non verrebbe in rilevo nel caso di specie atteso che l’amministratore locale svolge attività di lavoro dipendente e non autonomo. 

In particolare, anche qualora questi venisse nominato assessore con delega in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici e, al contempo, svolgesse la propria attività di lavoratore dipendente nello stesso ambito della delega conferitagli dal sindaco[3] non risulterebbe integrata la fattispecie sopra descritta: soltanto esigenze di opportunità, da valutarsi in relazione all’effettiva attività svolta e ad ogni altra circostanza del caso concreto, potrebbero deporre a favore di soluzioni che siano rispettose delle esigenze di imparzialità e di buona amministrazione che sempre devono connotare l’agère della pubblica amministrazione. 

Per completezza espositiva si segnala, infine, anche il disposto di cui all’articolo 78, comma 2, TUEL, applicabile a tutti gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, secondo cui essi “devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.” 

Anche tale previsione non introduce alcuna causa di incompatibilità ma individua alcune fattispecie generatrici di conflitto di interesse la presenza delle quali impone un obbligo di astensione in capo all’amministratore locale che eventualmente si venga a trovare in una delle situazioni indicate dalla norma citata. 

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[1] Per completezza espositiva si segnala che non vengono in rilievo nel caso in esame le cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” atteso che in tale sede non si contemplano cause ostative al conferimento della carica di assessore. 

[2] Resta tuttavia per i soggetti coinvolti la personale responsabilità politica nei confronti del corpo elettorale ed eventualmente la responsabilità deontologica nei confronti dell’ordine di appartenenza. 

[3] Sul presupposto che, come riferito dall’Ente, tutte le funzioni comunali sono svolte in convenzione tra i comuni in riferimento di talché l’attività lavorativa svolta potrebbe riguardare anche quella propria degli altri Comuni in convenzione.

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