18/05/2023 – Contratto dei dirigenti pubblici: quella “piccola rivoluzione” che è solo scoperta dell’acqua calda

Una piccola “rivoluzione” per la dirigenza nei ministeri? Ogni rivoluzione è sempre importante e significativa, anche quando giunge con qualcosa come circa 30 anni di ritardo sul comparto degli enti locali, ad esempio.

Sul Messaggero del 16.5.2023, Andrea Bassi nell’articolo titolato “Pa, arriva un super-premio riservato ai dirigenti migliori”, dà conto delle bozze del Ccnl dei dirigenti del comparto Funzioni Centrali, enfatizzando la “clamorosa” novità consistente nel fatto che le posizioni rivestite dai dirigenti “saranno «graduate»”.

Il Ccnl, stando alla notizia pubblicato, quindi prevederà che le amministrazioni del comparto Funzioni Centrali dovranno differenziare le retribuzioni di posizione in relazione a fattori come le complessità organizzative e le responsabilità da assumere.

Ciò varrà anche per la retribuzione di risultato. L’articolo spiega: “Per chi ha obiettivi più complessi, il riconoscimento economico per il raggiungimento dei risultati sarà maggiorato fino al 30 per cento”.

Bene? Male? Non è tanto questo il tema, quanto il fatto che la notizia è tale, ma se riferita non al complesso della PA, bensì circoscritta al ristretto sottoinsieme della dirigenza del comparto Funzioni Centrali.

Perché per la dirigenza degli altri comparti la presunta “piccola rivoluzione” c’è già stata, come evidenziato sopra, ed è operante da decenni e decenni.

Nel comparto Funzioni Locali la graduazione delle posizioni, con connessa differenziazione delle retribuzioni di posizione e risultato, è obbligatoria perfino per gli incarichi nell’area delle Posizioni Organizzative, ora di Elevate Qualificazioni e per la dirigenza sono una connotazione che l’ha sempre caratterizzata sin dagli anni ’90 del secolo scorso.

Anche la maggiorazione del 30% dei premi per una parte dei dirigenti che abbiano conseguito i risultati migliori nel comparto Funzioni Locali è minestra riscaldata: è già prevista nel Ccnl 17.12.2020.

A ben vedere, dunque, la vera notizia non sta tanto nella “piccola rivoluzione”, ma nel fatto che per decenni nelle amministrazioni centrali tutto il portato di complessità sotteso alla graduazione ed alla valutazione della dirigenza, imposto per gli altri comparti, evidentemente non abbia mai preso piede.

Si indica, quindi, come rivoluzionario ciò che è ampiamente ordinario praticamente nel restante mondo della dirigenza pubblica.

Forse, sarebbe il caso di chiedersi come mai la disciplina dell’ordinamento pubblico del lavoro non riesca ancora a trattare in modo quanto meno analogo situazioni uguali o molto simili, mantenendo in essere delle vere e proprie enclave, nelle quali valgono regole del tutto particolari e diverse da quelle operanti nel resto del sistema.

E’ certamente corretto portare anche nelle Funzioni Centrali quanto esiste da una vita in altri ambiti, ma forse più che chiamarlo “rivoluzione” altro non è se non adeguamento.

Ovviamente, non mancheranno, a quanto pare, le fascinazioni dello pseudoaziendalismo applicato alla PA, ma che nessun’azienda né conosce, né pratica. Il riferimento è alla “novità” della differenziazione dei risultati connessa all’esito (pensate un po’) della valutazione, che dovrà tenere conto “della natura più o meno sfidante degli obiettivi assegnati”.

Ancora una volta, ci si riferisce ad aggettivi suggestivi, se non a vere e proprie categorie di un sociologico-filosofico mondo trascendente, come appunto la caratteristica “sfidante” degli obiettivi. Un elemento, ovviamente, imponderabile, totalmente arbitrario e di per sé indefinibile in termini assoluti, come ha spiegato bene Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sicilia 1.8.2022, n. 635 , con una sentenza che sarebbe auspicabile leggessero con molta attenzione tutti, Legislatore, Comitati di settore e parti contraenti, per evitare di continuare ad insistere con l’appeal di concetti indefiniti e indefinibili, che non hanno nessun significato concreto, se da utilizzare per sistemi di valutazione, connessi per loro natura ad una necessaria ponderabilità degli elementi da valutare, mediante sistemi tangibili e metrico-decimali, connessi a quantità di risorse, tempo, strumenti da impiegare rispetto ad attività individuate da svolgere e risultati programmati da raggiungere.

Una vera piccola rivoluzione si otterrebbe se si riuscisse una volta e per sempre a cancellare dal vocabolario di norme e contratti aggettivi molto glamour come “sfidante” e restare al concreto. Non resta che aspettare tempi migliori.

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