18/02/2019 – Servizi pubblici finanziati anche con la tassa di soggiorno

Servizi pubblici finanziati anche con la tassa di soggiorno

 18/02/2019

A prescindere da dai prezzi applicati, l’importo per l’imposta di soggiorno viene stabilito basandosi sulla categoria dell’albergo, basandosi quindi sul numero di stelle di questo. Stando a quanto riportato dal Consiglio di Stato (con la sentenza 6644 del 2018), con i proventi di questa imposta si possono finanziare anche servizi pubblici utilizzati dai turisti, ma non rivolti a loro in maniera esclusiva.

Con la definizione “i servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti”, si ha un chiaro riferimento che il gettito previsto dalla normativa possa essere impiegato per servizi pubblici locali che non sono ad uso esclusivo dei turisti. In pratica, stando all’espressione “relativi servizi pubblici locali”, come riportato nell’articolo 4 del DLgs 23 del 2011, quando in riferimento ai beni culturali, si intendono anche i servizi pubblici locali di cui usufruisce l’intera collettività.

Sempre riferendosi all’articolo 4 del DLgs 23 del 2011, l’imposta si riferisce a qualsiasi “soggiorno“, indipendentemente dal titolo per cui esso avviene. La giustificazione dell’imposta di soggiorno per i non residenti si trova nell’aumento del carico di spesa per i servizi, a causa dell’afflusso della popolazione non residente in certi periodi. In tal senso, si capisce come anche le persone che soggiornano non per finalità turistiche in strutture ricettive sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno, anche se alcune amministrazioni locali tra le categorie turisti e lavoratori creano un distinguo.

In ogni caso, la sentenza sopra citata sottolinea la necessità di scaglionare l’imposta in base alle stelle della struttura accogliente. Questo nonostante non siano rari i casi in cui ad una data classificazione della struttura si ritrovino in realtà tariffe inferiori, in pratica non sempre “più stelle più prezzo”. La sentenza spiega che non si può “pretendere una rigida corrispondenza tra prezzi praticati dalla singola struttura alberghiera e l’importo della tassa di soggiorno”, al fine di rispettare il criterio della gradualità in proporzione al prezzo del soggiorno.

Articolo di Laura Egidi

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