18/02/2019 – La legge di conversione al decreto semplificazioni definisce in via definitiva l’incremento del salario accessorio previsto dal rinnovo contrattuale

La legge di conversione al decreto semplificazioni definisce in via definitiva l’incremento del salario accessorio previsto dal rinnovo contrattuale

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 la L. 11 febbraio 2019, n. 12 avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” dove sono previsti molteplici interventi riguardanti gli enti locali. Tra queste disposizioni si inserisce per via legislativa anche quella destinata a spegnere eventuali contestazioni nate tra il rapporto della disposizioni contrattuale e la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto in data 21/05/2018. In questa dichiarazione congiunta si precisava come le risorse destinate a remunerare le posizioni di sviluppo economico all’interno delle aree contrattuali dovevano intendersi escluse dai limiti di incremento del salario accessorio, in quanto finanziate direttamente nel contratto nazionale e i cui saldi economici di impatto rientravano nelle previsioni legislative. In modo non diverso doveva procedersi per le risorse addizionali inserite, a partire dall’anno 2019, riguardanti il salario accessorio quantificato in 83,20 Euro annuali per dipendente, la cui consistenza complessiva del personale presente avrebbe dovuto fare riferimento alla data del 31/12/2015.

Il caos sull’interpretazione della dichiarazione congiunta

La Corte dei conti per la Puglia (deliberazione n. 99 del 2018) declinava in modo negativo la dichiarazione congiunta, a fronte della chiara disposizione contrattale inserita tra le parti all’art. 67, comma 2, secondo cui “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017” (ossia di non superamento del salario accessorio stanziato nell’anno 2016). I magistrati pugliesi hanno considerato, pertanto, recessiva la dichiarazione congiunta rispetto alla norma contrattuale.

Di parere diverso erano le conclusioni della Corte dei conti della Lombardia, tanto da deferire il contrasto alla Sezione delle Autonomie. Quest’ultima si esprimeva con la deliberazione n. 19 del 2018 dando ragione alla Sezione per la Lombardia precisando come le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 6 del 2018) avessero certificato positivamente l’ipotesi del Contratto sul punto controverso, prendendo atto degli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell’art. 67, comma 2 (aumenti determinati dall’ipotesi contrattuale), senza formulare alcuna osservazione critica.

Quando tutto sembrava risolto, le stesse Sezioni Riunite, in sede di audizione al disegno di legge “concretezza”, fornivano una versione differente della loro certificazione positiva, non correttamente riportata sia dalla Sezione lombarda che da quella delle Autonomie. In particolare evidenziavano come la disposizione legislativa, inserita nel decreto concretezza, di interpretazione autentica, risultava quanto mai opportuna, evidenziando che nella certificazione positiva del contratto nazionale da parte della Corte, veniva evidenziata comunque la necessità di un intervento legislativo chiarificatore, al fine di non perdere le risorse stanziate in sede legislativa. Anzi, nelle sue conclusioni, si precisava che, in difetto dell’intervento del legislatore, il giudizio positivo non poteva che essere condizionato ad un effettivo vincolo di destinare le citate risorse solo a fronte di incrementi della produttività individuale e collettiva, indicando tale via in sede di contrattazione decentrata.

L’intervento nel decreto e della legge semplificazioni

In considerazione dei tempi richiesti nel disegno di legge concretezza, tale da avere la possibilità di essere approvato nell’anno 2018, al D.L. 14 dicembre 2018, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, è stato inserito all’art. 11 la seguente disposizione: “In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”. Le indicazioni del decreto, sono state quindi confermate nella sua legge di conversione acquisendo, pertanto, la definitività della norma introdotta.

In questo modo non solo sono state salvate le risorse di cui all’art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b), oggetto di particolare interesse dei giudici contabili, ma anche le eventuali risorse addizionali che dovessero aprirsi con la nuova finestra contrattuale del 2019-2021 inserita al momento nella legge di bilancio 2019 non avrebbero problemi interpretativi additivi.

Conclusioni

In questa convulsa situazione, gli enti locali hanno avito la possibilità di inserire in modo corretto queste risorse nella costituzione dei fondi decentrati, solo pochi giorni prima dalla conclusione dell’anno 2018. Pertanto, anche con il fondo 2019, essendo stato definitivamente convertito in legge il decreto, tali risorse potranno essere considerate definitivamente acquisite.

Art. 11D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (G.U. 14 dicembre 2018, n. 290)

L. 11 febbraio 2019, n. 12 (G.U. 12 febbraio 2019, n. 36)

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