18/02/2019 – Il vincolo di residenza è contro la Costituzione  

Il vincolo di residenza è contro la Costituzione  

di DARIO FERRARA – Italia Oggi – 16 Febbraio 2019

No al funzionario «identitario». Scatta la perdita di chance per i candidati esclusi dal concorso pubblico promosso dalla Provincia promotrice perché non residenti nella Regione: il requisito imposto dal bando è contro la Costituzione. Ma il risarcimento non è pari a tutto lo stipendio in palio per il contratto a tempo determinato: non è infatti detto che gli interessati avrebbero vinto la selezione e senza la prestazione lavorativa non c’ è diritto alla retribuzione. La somma viene ridotta a un ottavo dell’ importo per tenere conto delle probabilità di successo nella tornata concorsuale. È quanto emerge dalla sentenza 46/2019, pubblicata dalla prima sezione del Tar Molise.

Parità di accesso – Ottengono un risarcimento di quasi 5.600 a testa i tre giovani che non hanno potuto partecipare alla selezione per diventare istruttore direttivo presso i centri per l’ impiego, nell’ ambito della procedura per titoli e colloquio. Eppure vantano un ottimo curriculum: due di loro hanno svolto analoghe mansioni presso un’ altra Provincia, e la terza risulta aver già vinto un bando in loco. Il punto è che non risiedono nella Regione, ma il presupposto indicato dal bando è stato dichiarato illegittimo grazie ricorsi straordinari al capo dello stato: è l’ articolo 97 della Costituzione a imporre la più ampia partecipazione alle selezioni comparative per l’ assunzione di personale nella pubblica amministrazione, ove bisogna garantire parità di accesso. Criterio di calcolo – Sussiste il nesso causale fra la condotta antigiuridica dell’ amministrazione e il pregiudizio patito dai candidati.

A conti fatti ognuno dei danneggiati aveva circa la metà delle possibilità di entrare fra gli idonei considerato il numero di partecipanti, assenti, ritirati e non ammessi perché privi dei requisiti. L’ importo, dunque, si riduce dalla base stipendiale da 44 mila a 22 mila. Ma va ulteriormente dimezzato perché gli interessati avrebbero avuto anche il 50% delle possibilità di vincere: si scende quindi a 11 mila. E l’ altra divisione per due scatta perché aprendo il concorso anche ai non residenti nella Regione sarebbe sicuramente aumentato il numero dei partecipanti: ecco dunque come si arriva alla determinazione della somma. Alla Provincia non resta che pagare, anche le spese di giudizio.

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